Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17081 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17081 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CORSARO VI10ENZO nato il 21/05/1962 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 23/12/2016 del TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di PALERMO, giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 23/12/2016, rigettava
l’istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra due sentenze presentata da
CORSARO VINCENZO.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il vizio di motivazione.
Il motivo è inammissibile poiché il giudice dell’esecuzione ha evidenziato molteplici elementi di fatto
in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati
possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando,
conformemente al costante orientamento di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 32475 del 19/06/2013,

programmazione (e addirittura un?.astratta programmabilità) degli episodi delittuosi; il lasso di
tempo trascorso; le differenti modalità del fatto.
Il Collegio ritiene che il percorso logico – argomentativo delP.ordinanza impugnata, che non è certo
affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo
stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il, 002/2018
Il Consiglieré
S-T- FAN

Taraore, Rv. 256119): il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva

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