Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17081 del 05/04/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17081 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
AVOLIO PASQUALE, nato a Maddaloni il 20/08/1992;
avverso l’ordinanza del 02/11/2015 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di
Napoli per l’ulteriore corso;

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Napoli, all’udienza camerale del 2 novembre del 2015,
confermava il decreto di convalida di sequestro probatorio di una autovettura in
uso a Pasquale Avolio.

1

Data Udienza: 05/04/2016

2. Ricorre per cassazione quest’ultimo, dolendosi di non avere ricevuto la notifica
dell’avviso di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale, con conseguente nullità
del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

scritte, che fosse stata effettuata la notifica all’indagato dell’avviso di fissazione
dell’udienza camerale davanti al Tribunale del riesame del provvedimento di
convalida del sequestro probatorio disposto nei confronti del ricorrente.
Deve rammentarsi che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di
cassazione, condivisa dal Collegio, nel procedimento di riesame delle misure
cautelari reali, la persona nel cui interesse l’impugnazione è stata proposta ha
diritto alla notificazione dell’avviso dell’udienza, ancorché la richiesta sia stata
sottoscritta unicamente dal difensore, per cui l’omissione di tale formalità, che è
finalizzata all’instaurazione del contraddittorio e a consentire l’esercizio della
facoltà di enunciare nuovi motivi di impugnazione, determina, ai sensi dell’art.
179 cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e
dell’ordinanza conclusiva (sez.U, n. 29 del 2000, Scarlino; Sez.3, n. 39902 del
28/05/2014, Ramasso).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la
trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per la fissazione di nuova udienza
previe regolari notifiche.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Napoli, sezione per il riesame delle misure cautelari, per
l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, udienza in camera di consiglio del 05.04.2016.

Non risulta agli atti, come ha correttamente rilevato il PG nelle sue conclusioni

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