Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1708 del 19/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 1708 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CUNEO
nei confronti di:
BRUNO FERRUCCIO N. IL 07/06/1962
avverso la sentenza n. 2320/2011 TRIBUNALE di CUNEO, del
14/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (e; , fo d,anoirbA
che ha concluso per ql, ciyrr .e,a„; 94^k ttAL i.,, (ok.t) ; ■■■ .4..»414

CO” (Y■c,..s/p-: %t; ~ ditA . MI& Gira CoVP

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

4-» e che
quindi, in tale veste, doveva ritenersi aver rivolto al Peano una vera e propria ‘richiesta’ relativa
all’avvenuta installazione ‘a regola d’arte’ dell’impianto di riscaldamento a gas in argomento,
ritenendo essere stata questa la condotta materiale riferibile al Bruno, il quale era stato anche in

profilo introduce nel gravame considerazione di mero fatto – < la difformità dai più elementari standard di sicurezza (e l'intrinseca pericolosità della situazione in tal modo realizzata) > .
Alla consapevolezza del p.m. di aver in tal modo contribuito a disegnare , reputando spettare al Bruno la prova di < essere stato lui ingannato dal Peano e di non essersi accorto che difettava uno scarico esterno dei gas combusti e una presa d'areazione per l'impianto di riscaldamento a combustione collocato all'interno >, si
accompagnano le considerazioni fattuali svolte dal g.i.p., nella sentenza impugnata, il quale, con
riferimento al reato sub A) (art.483 c.p.) reputa comunque non provata la contestata falsità
, anche perché —
assume il primo giudice — era ipotizzabile che < pur avendo posto in essere tali adempimenti, si siano successivamente verificati i danni lamentati per cause sopravvenute o anche per cause preesistenti sconosciute all'imputato o per una cattiva esecuzione dei lavori, che potrebbero comunque escludere il dolo di falso >.
Orbene, tali considerazioni fattuali sono state contrastate dal p.m. impugnante con argomentazioni
anch’esse sostanzialmente di mero fatto — che precedono necessariamente le considerazioni, che pur
rivestono sicuro pregio, in diritto circa la configurabilità del reato di cui all’art.483 c.p. in caso di
dichiarazione non veritiera del privato ancorché verificabile dalla P.A. – , dal momento che, con
riferimento al reato sub A), il p.m. assume essere < stato installato all'interno dell'appartamento un grado di percepire immediatamente — sempre secondo il p.m. impugnante che anche sotto tale bruciatore senza scarico dei gas combusti né presa per l'alimentazione dell'ossigeno per il bruciatore >, per cui < l'impianto (e l'appartamento) installato non rispettava i benché minimi requisiti di sicurezza e di igiene > e quindi — conclude sul punto il p.m. – < questione di tempo e ci sarebbe scappato il morto o quantomeno l'intossicato da monossido di carbonio >.
In tale situazione, pertanto, il proposto ricorso non può che essere convertito nel mezzo di

ostando a tale conclusione il disposto di cui al comma 1 dell’art.443 c.p.p., avendo la Corte
costituzionale, con la sentenza 20 luglio 2007, n. 320, dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’art.2 della 1.n. 46/06 << nella parte in cui, modificando l'art.443, comma 1, c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato». Convertito il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo in appello, gli atti vanno di conseguenza trasmessi alla Corte di appello di Torino per il relativo giudizio. P. Q.M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il relativo giudizio. Roma, 19 novembre 2013 IL CONSIGLIERE Ienore O DENTE impugnazione corrispondente al reale contenuto del gravame, cioè nella specie l'appello, non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA