Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1708 del 19/11/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1708 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CUNEO
nei confronti di:
BRUNO FERRUCCIO N. IL 07/06/1962
avverso la sentenza n. 2320/2011 TRIBUNALE di CUNEO, del
14/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (e; , fo d,anoirbA
che ha concluso per ql, ciyrr .e,a„; 94^k ttAL i.,, (ok.t) ; ■■■ .4..»414
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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quindi, in tale veste, doveva ritenersi aver rivolto al Peano una vera e propria ‘richiesta’ relativa
all’avvenuta installazione ‘a regola d’arte’ dell’impianto di riscaldamento a gas in argomento,
ritenendo essere stata questa la condotta materiale riferibile al Bruno, il quale era stato anche in
profilo introduce nel gravame considerazione di mero fatto – < la difformità dai più elementari
standard di sicurezza (e l'intrinseca pericolosità della situazione in tal modo realizzata) > .
Alla consapevolezza del p.m. di aver in tal modo contribuito a disegnare
accompagnano le considerazioni fattuali svolte dal g.i.p., nella sentenza impugnata, il quale, con
riferimento al reato sub A) (art.483 c.p.) reputa comunque non provata la contestata falsità
assume il primo giudice — era ipotizzabile che < pur avendo posto in essere tali adempimenti, si
siano successivamente verificati i danni lamentati per cause sopravvenute o anche per cause
preesistenti sconosciute all'imputato o per una cattiva esecuzione dei lavori, che potrebbero
comunque escludere il dolo di falso >.
Orbene, tali considerazioni fattuali sono state contrastate dal p.m. impugnante con argomentazioni
anch’esse sostanzialmente di mero fatto — che precedono necessariamente le considerazioni, che pur
rivestono sicuro pregio, in diritto circa la configurabilità del reato di cui all’art.483 c.p. in caso di
dichiarazione non veritiera del privato ancorché verificabile dalla P.A. – , dal momento che, con
riferimento al reato sub A), il p.m. assume essere < stato installato all'interno dell'appartamento un grado di percepire immediatamente — sempre secondo il p.m. impugnante che anche sotto tale bruciatore senza scarico dei gas combusti né presa per l'alimentazione dell'ossigeno per il
bruciatore >, per cui < l'impianto (e l'appartamento) installato non rispettava i benché minimi
requisiti di sicurezza e di igiene > e quindi — conclude sul punto il p.m. – < questione di tempo e ci
sarebbe scappato il morto o quantomeno l'intossicato da monossido di carbonio >.
In tale situazione, pertanto, il proposto ricorso non può che essere convertito nel mezzo di
ostando a tale conclusione il disposto di cui al comma 1 dell’art.443 c.p.p., avendo la Corte
costituzionale, con la sentenza 20 luglio 2007, n. 320, dichiarato costituzionalmente illegittimo
l’art.2 della 1.n. 46/06 << nella parte in cui, modificando l'art.443, comma 1, c.p.p., esclude che il
pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di
giudizio abbreviato».
Convertito il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo in appello, gli
atti vanno di conseguenza trasmessi alla Corte di appello di Torino per il relativo giudizio.
P. Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il
relativo giudizio.
Roma, 19 novembre 2013
IL CONSIGLIERE Ienore O DENTE impugnazione corrispondente al reale contenuto del gravame, cioè nella specie l'appello, non