Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17079 del 08/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17079 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FUCCI ANDREA nato il 11/03/1990 a ROMA
avverso l’ordinanza del 12/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 08/02/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di sorveglianza di ROMA, con ordinanza in data 12/05/2017, dichiarava inammissibile
l’istanza di detenzione domiciliare e di affidamento in casi particolari (90/94 DPR n. 309/90) e
rigettava l’istanza di affidamento al servizio sociale e di semilibertà avanzate nell’interesse di FUCCI
ANDREA.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta pericolosità sociale alla insussistenza di un programma
di recupero.
Risulta non controverso che l’istanza di cui agli artt. 90/94 DPR n. 309/90 fosse priva della
certificazione di tossicodipendenza, sicché è stata correttamente giudicata inammissibile, senza che
sul punto il ricorso proponga documentate argomentazioni.
Le restanti censure sono generiche e dunque inammissibili.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p, in quanto, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione
di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il
/02/201
Il ricorso è inammissibile.