Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17076 del 17/03/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17076 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOLITRO ANGELA N. IL 31/07/1944
avverso l’ordinanza n. 1215/2015 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
06/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
TUTINELLI;
SkuD-1
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Ftitt

,e, A

Geo_ n-e,A

Udit i difensor Avv.;

.,,

GtAL CiuLdit,t4,

Data Udienza: 17/03/2016

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza 6 ottobre 2015, il Tribunale di Palermo-in funzione di
giudice dell’appello cautelare-in accoglimento dell’impugnazione proposta dal
pubblico ministero avverso l’ordinanza 21 agosto 2015 del gip presso il Tribunale
di Trapani, ha applicato a SOLITRO Angela la misura cautelare dell’obbligo di
dimora presso il comune di residenza.
2. Il Tribunale fonda la propria decisione sul fatto che la SOLITRO e la sua
ditta sono risultate coinvolte nella movimentazione di significative quantità di oro

corrente della ricorrente, di € 582.000 circa nel periodo gennaio-marzo 2013; sul
fatto che tali bonifici provenivano da alcune società coinvolte nell’indagine; sul
fatto che, dopo tali bonifici, ne seguivano altre in favore di alcuni coindagati; sul
fatto che nessuna giustificazione poteva rinvenirsi di tale ingente movimento di
denaro essendo la ditta della ricorrente chiusa da anni; sul fatto che sussistono
riscontri al coinvolgimento della donna costituita di dall’esito dei sequestri
avvenuti in casa della SOLITRO e in casa del coindagato MESSINA Salvatore; dal
fatto che ulteriori riscontri possono essere individuati nelle intercettazioni
telefoniche in atti.
3. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’indagato
lamentando:
3.1 Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Afferma la ricorrente che
la motivazione dell’ordinanza impugnata non lascia comprendere le ragioni della
decisione; si pone in netto contrasto con le risultanze probatorie, in particolare
con riferimento all’appartenenza all’organizzazione criminale ipotizzata.
3.2 Violazione ed erronea applicazione dell’articolo 274 del codice di procedura
penale. Afferma ricorrente che non è possibile desumere dal testo dell’ordinanza
gli elementi concreti che abbiano portato ad affermare che l’indagata possa
reiterare i fatti e che, sul punto, sussiste contraddittorietà con una ordinanza del
medesimo Tribunale riguardante un coindagato in cui si afferma che “la tesi del
pubblico ministero secondo la cui la struttura organizzativa posta in luce dalle
indagini sia tuttora in corso è meramente congetturale non essendo supportata
da elementi concreti che possono validarla o renderla quanto meno verosimile”.
Considerato in diritto
4.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Il motivo infatti
si compone di una serie di enunciazioni astratte che nulla hanno a che vedere
con lo svolgimento del ragionamento svolto nella ordinanza impugnata. Non sono
indicati specifici punti in cui sia stata ravvisata dalla difesa il profilo di
contraddittorietà lamentato ovvero elementi logici e fattuali che possano inficiare
il ragionamento del Tribunale nel provvedimento impugnato. Per altro verso, va

di provenienza illecita; sulla incongruenza determinata dall’accredito, sul conto

rilevato che, nonostante nel provvedimento vi sia un’inversione dell’ordine logico
degli argomenti e sia trattato quindi prima il profilo attinente alle esigenze
cautelari e poi quello attinente agli indizi, l’apparato motivatorio in punto
sussistenza gravi indizi è esplicito, logico, coerente in quanto basato
sull’esposizione di una serie di elementi assolutamente concordanti e coerenti fra
loro.
4.2 Il secondo motivo di ricorso, con cui sostanzialmente si contesta
attualità e concretezza delle esigenze cautelari, risulta infondato. Va specificato

pericolo che l’imputato commetta ulteriori reati della stessa specie, il requisito
della “concretezza”, cui si richiama l’art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc.
pen., riguarda l’indicazione di elementi non meramente congetturali sulla base
dei quali possa affermarsi che l’imputato, verificandosi l’occasione, possa
facilmente commettere reati che offendono lo stesso bene giuridico di quello per
cui si procede; il requisito della “attualità” sussiste in relazione alla riconosciuta
esistenza di potenziali occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi
reati (Sez. 5, Sentenza n. 24051 del 15/05/2014 Rv. 260143). Il Tribunale del
riesame, al proposito ha evidenziato che elemento qualificante per valutare sia
l’uno che l’altro carattere delle rilevate esigenze cautelari è stata la
considerazione della presenza di una rete di collegamenti utilizzata per l’illecito
traffico, condotto anche a livello internazionale, che non risulta essere venuta
meno. In questi termini, il ragionamento risulta logico e coerente, posto che tale
ramificazione si sostanzia in una serie di società che in nessun atto del
procedimento (e tanto meno in nessun atto presentato dalla difesa) risulta
venuta meno. In tal senso, nessuna rilevanza assume una diversa valutazione
operata in un diverso provvedimento (che, da quanto è dato comprendere dalla
lettera del ricorso, non contiene alcun elemento nuovo diverso rispetto a quelli
oggetto del presente giudizio), tenuto tra l’altro conto che proprio nella presente
vicenda sono state utilizzate ditte (quale quella della SOLITRO) rimaste in
quiescenza per anni.
4.3 Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
il 17 marzo 2016

che questa Corte ha avuto modo di precisare che ai fini della valutazione del

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