Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17076 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17076 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIULIANO MANUEL nato il 16/11/1989 a NAPOLI

avverso la sentenza del 25/10/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di NAPOLI, con sentenza in data 25/10/2016, applicava nei confronti di GIULIANO
MANUEL la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 4 L n.
110 del 1975
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di legge essere stata
illegittimamente dichiarata la contumacia, e dunque pronunciata la sentenza, nonostante il legittimo
impedimento.
Il ricorso è inammissibile poiché la parte, rappresentata dal procuratore speciale, ha implicitamente
rinunciato a essere presente mediante la formulazione della richiesta di applicazione della pena. Nel
presenza dell’imputato all’udienza di patteggiamento.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

caso di specie, dunque, la parte non ha interesse a dedurre eventuali nullità concernenti la

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