Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17075 del 19/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17075 Anno 2016
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: AIELLI LUCIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal :
Fagioli Alessandro nato a Roma il 30/9/1959
avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Tivoli in data 25/9/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza in data 25/9/2015 , il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Tivoli accoglieva parzialmente la
richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. nei confronti di Fagioli
Alessandro con riferimento al reato di cui all’art. 646 c,.p. e la
respingeva ordinando l’imputazione coatta nei confronti dello stesso
Fagioli, per il reato di truffa .

2.

Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il
Fagioli, assumendo l’abnormità del provvedimento impugnato, per
avere il Gip utilizzato a fondamento del provvedimento,
documentazione non contenuta nel fascicolo ( ordinanza cautelare
1

Data Udienza: 19/02/2016

4

del GIP di Napoli e ricerche effettuate sulla rete internet).

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

L’impugnazione proposta dall’indagato Fagioli Alessandro deve essere
dichiarata inammissibile, essendo manifestamente infondato il
motivo proposto. Difatti essa non tiene conto della elaborazione

abnorme. Le Sezioni Unite, nel risolvere un contrasto di
giurisprudenza insorto fra le sezioni semplici, hanno aderito ad una
concezione limitativa di atto abnorme incentrata sul profilo
dell’abnormità strutturale, ravvisabile, essenzialmente, nei casi di
esercizio da parte del giudice, di poteri non attribuitigli
dall’ordinamento processuale ovvero in quelli di deviazione del
provvedimento giudiziale rispetto allo scopo tipico prefissato
dall’ordinamento, casi esemplificati il primo nella carenza di potere in
astratto ed il secondo nella carenza di potere in concreto ( S.U.
4319/2014 del 28/11/2013).
4.

La disposta imputazione sia pure fondata su elementi a dire del
ricorrente avulsi dall’incarto processuale, non ha determinato una
regressione del procedimento, né costituisce espressione di un
potere estraneo a quelli riconosciuti al giudice dall’ordinamento,
rappresentando, quindi, un atto che si pone al di fuori della
categoria dell’abnormità.

5.

Per quanto esposto deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con
conseguente condanna del soggetto che lo ha proposto al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso, il 19/2/2016

giurisprudenziale di questa Corte di legittimità in tema di atto

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