Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17075 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17075 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BAYRAMI IRFAN nato il 19/05/1977 a PRISTINA( JUGOSLAVIA)
BAYRAMI SAMIR nato il 17/03/1984 a PRISTINA( JUGOSLAVIA)

avverso l’ordinanza del 10/05/2017 del TRIBUNALE di PAVIA
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza 10/05/2017, il Tribunale di PAVIA, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava
l’istanza avanzata nell’interesse di BAYRAMI IRFAN e BAYRAMI SAMIR volta a ottenere la
rideterminazione della pena inflitta con sentenza in data 24/6/2015.

Avverso detto provvedimento proponevano ricorso per cassazione BAYRAMI IRFAN e BAYRAMI
SAMIR, a mezzo del roprio difensore, deducendo la violazione di legge per l’errata
determinazion ne a sentenza di applicazione della pena, dovendosi dare luogo all’applicazione
dell’indulto in misura diversa rispetto a quella applicata dal giudice della cognizione.
nella determinazione della pena e nell’applicazione delle disposizioni relative all’indulto, dovevano
essere dedotti con lo specifico mezzo di impugnazione, non essendo denunciata l’applicazione di
una pena illegale. In particolare, si è ribadito che in sede esecutiva l’illegittimità della pena può
essere rilevata solo quando la sanzione inflitta non sia prevista dall’ordinamento giuridico ovvero
quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale, ma non quando risulti errato il
calcolo attraverso il quale essa è stata determinata – salvo che sia frutto di errore macroscopico trattandosi in questo caso di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione
della sentenza. In buona sostanza la condanna a pena illegittima, contenuta in una sentenza non
ritualmente impugnata, non può essere rettificata in sede esecutiva, salvo che sia configurabile
un’ipotesi di assoluta abnormità della sanzione; la pena sia frutto di un errore macroscopico non
giustificabile e non di una argomentata, pur discutibile, valutazione; la sanzione sia oggetto di
palese errore di calcolo, in grado di comportarne la sostanziale illegalità.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 08/02/20
Il Consiglier

Il Presidente
ANGELA TARDIO

Il ricorso è inammissibile poiché gli eventuali errori di diritto compiuti dal giudice della cognizione

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