Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17074 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17074 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POLASTRI EHSIO nato il 01/05/1981 a CAGLIARI

avverso l’ordmanza del 04/05/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
dato avviso aile parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

Il Tribunale di sorveglianza di CAGLIARI, con ordinanza in data 04/05/2017, rigettava l’istanza di
affidamento al servizio sociale proposta da POLASTRI EFISIO e disponeva l’esecuzione in regime di
detenzione domiciliare a mente dell’art. 47-ter ord. pen..
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il vizio di motivazione con riferimento alla
ritenuta affidabilità del condannato in vista della detenzione domiciliare e non anche per
l’affidamento, anche alla luce dei provvedimenti assunti in sede cautelare.
Il ricorso è inammissibile perché generico e in fatto.
specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione ampia e logicamente corretta, non indica gli
elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione
di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il riCorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della

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