Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17072 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17072 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPANALE DOMENICO nato il 24/02/1964 a BARI

avverso la sentenza del 11/09/2015 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso ale parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di BARI, con sentenza in data 11/09/2015, applicava nei confronti di CAMPANALE
DOMENICO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’art. 75,
comma 2, DLgs n. 159 del 2011
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è inammissibile in quanto è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in
tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al
citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in
di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al
suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129
c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così de•/02/2018
Il Consig e e Estensor

cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione

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