Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17070 del 17/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17070 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SICCO IVANO N. IL 08/10/1962
avverso l’ordinanza n. 1086/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv .

Data Udienza: 17/12/2015

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dr.Mario Fraticelli, il
quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

OSSERVA

Con ordinanza del 9.7.2014, la Corte d’Appello di Genova dichiarava
inammissibile l’appello proposto da Sicco Ivano avverso la sentenza del Tribunale
di Savona, che lo aveva condannato per il reato continuato di ricettazione, per

argomentate ragioni poste a fondamento della decisione e gli assunti apodittici
dell’appellante.
Avverso tale pronunzia ricorre per cassazione il difensore l’imputato,
deducendo: 1) la nullità della notificazione dell’ordinanza impugnata ex art.171,
I co., lett. d c.p.p. rilevando che la notifica era stata erroneamente tentata
presso il domicilio dichiarato in precedenza dall’imputato, e quindi effettuata via
fax presso il difensore ai sensi dell’art.161, quarto co. c.p.p., mentre in data
12.1.2011 l’imputato aveva eletto domicilio in Finale Ligure via Torino 6/7; 2) la
carenza di motivazione del provvedimento impugnato circa l’inammissibilità
dell’appello che, pur stringato, conteneva puntuale contestazione delle risultanze
istruttorie anche sotto il profilo della loro utilizzabilità.
Chiede pertanto l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Risulta dagli atti del procedimento – che questa Corte può esaminare
essendo state dedotte violazioni di natura processuale sulle quali il giudice di
legittimità è giudice del fattorche la notifica dell’ordinanza è stata tentata presso
il domicilio dichiarato da Sicco Ivano nell’atto con il quale nominava difensore di
fiducia l’avv.Silvio Carrara Sutour (atto depositato il 12.1.2011), ovvero in Finale
Ligure via Torino 6/7. Correttamente, pertanto, non essendo stato rinvenuto
l’imputato al domicilio dichiarato la notifica è stata effettuata presso il difensore.
2.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato nonché privo

della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c)
c.p.p. non solo per la sua genericità, come assoluta indeterminatezza di quanto
dedotto, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate
della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione,
,(
questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere
nel vizio di aspecificità (Cass.Sez.IVn.5191/2000 Rv.216473).

difetto di specificità dei motivi, mancando ogni correlazione critica tra le

La Corte ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello, con motivazione congrua
sulla genericità dei motivi stessi, consistenti (v.appello avv.Siccardi in data
21.12.20110) in appena cinque righe del seguente tenore: “si chiede per il Sicco
Ivano l’assoluzione non essendo stata raggiunta la prova certa della penale
responsabilità dell’imputato ovvero in subordine la riduzione nel minimo edittale
della pena inflitta, la quale appare certamente eccessiva rispetto al complesso
della vicenda, la concessione delle attenuanti generiche, la sospensione
condizionale della pena o l’applicazione dell’indulto se concedibili”.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così
Il

erato in camera di consiglio, i117.12.2015.

onsig iere estensore
Mir iI C vadoro

4

Il Presidente
ranco Fia danese

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA