Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17069 del 08/02/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 17069 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI GIOIA NICOLA nato il 11/08/1960 a BARI

avverso la sentenza del 26/10/2015 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di BARI, con sentenza in data 26/10/2015, applicava nei confronti di DI GIOIA
NICOLA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 81
cpv., 73, 75 d.lgs. n. 159 del 2011.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità
dell’imputato.

Il ricorso è fondato.

2011 per la violazione della prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi, con riferimento
al reato di cui all’art. 73 stesso decreto.
È fondato il motivo di ricorso che riguarda il reato di cui allé.art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del
2011, contestato come violazione della prescrizione honeste vivere, poiché la violazione
delléindicata prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi non assume penale rilevanza.
Il Collegio intende richiamarsi, sul punto, al recente mutamento della giurisprudenza di legittimità
(SU n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496) che ha escluso la penale rilevanza delle
violazioni delle prescrizioni di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi», di cui alléart. 75 d.lgs.
n. 159 del 2011 (già art.9, comma 2, I. n. 1423 del 1956), stabilendo il seguente principio di
diritto: «L’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le
leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di
soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, il
cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni cd. specifiche; la predetta
inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di
prevenzione».

La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale
di Bari per l’ulteriore corso in relazione alla concorrente ipotesi di cui all’art. 73 d.l.gs. n. 19 del
2011.

P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari
per l’ulteriore corso.

Così deciso

8/02/2018

-11- Cons

Es

La sentenza di patteggiamento fa riferimento al delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del

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