Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17068 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17068 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SASSI ARBI nato il 01/04/1985

avverso l’ordinanza del 05/04/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso ade parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con ordinanza 05/04/2017, il Tribunale di sorveglianza di GENOVA rigettava l’opposizione proposta
nell’interesse di SASSI ARBI avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Genova con
il quale era stata disposta l’espulsione a mente dell’art. 16, comma 5, TU immigrazione.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione SASSI ARBI, richiedendo una nuova
valutazione.
Il ricorso è inammissibile perché generico e meramente ripropositivo di censure in fatto già
esaminate nel provvedimento impugnato.

processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 08/Sa 2018
Il Cons

ere insor

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

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