Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17066 del 08/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17066 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MIHAILESCU ADRIAN nato il 23/07/1975 a IASI( ROMANIA)
avverso l’ordinanza del 20/03/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
Data Udienza: 08/02/2018
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza 20/03/2017, il Tribunale di BRESCIA, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha
rigettato l’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di MIHAILESCU ADRIAN volto alla
declaratoria di non esecutività della sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data
2.11.2015.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione MIHAILESCU ADRIAN deducendo il
vizio della motivazione.
Il ricorso è inammissibile perché ripropone le medesime doglianze già oggetto di esame e non si
confronta con le puntuali motivazioni stese sul punto.
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così decis il 08/02/2%j
Oire
2
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese