Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17063 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17063 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAPIA DOMENICO nato il 24/12/1959 a CATANIA

avverso l’ordinanza del 02/02/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

Il Tribunale di sorveglianza di SASSARI, con ordinanza in data 02/02/2017, dichiarava
inammissibile il reclamo proposto da SAPIA DOMENICO, confermando l’ordinanza del Magistrato di
sorveglianza di Sassari che aveva respinto la richiesta di permesso premio, previo accertamento
della collaborazione impossibile ai sensi dell’art. 58-quater, ord.pen.
Propone ricorso per cassazione il condannato, tramite il difensore, deducendo la violazione di legge
e vizio di motivazione con riferimento al diniego del beneficio lamentando la insussistenza di reati
ostativi ex art. 4-bis ord. pen., nonché evidenziando il positivo percorso di trattamento.
Il ricorso è inammissibile.
203/1991 in relazione all’omicidio giudicato con la sentenza della Corte di assise d’appello di
Catania del 10.4.2008 poiché, secondo la non contrastata ricostruzione in proposito fatta dal
Tribunale di sorveglianza, tale aggravante è stata contestata e ritenuta sussistente, con
conseguente ostacolo all’applicazione del beneficio, mentre il ricorso asserisce che la sussistenza
dell’aggravante sia stata dedotta dal Tribunale.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di
cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui
valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369), sicché le
argomentazioni in merito al percorso trattamentale sono inammissibili.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 08/02/2018
Il Consi

Estensore

Il Presidente
ANGELA TARDIO

E’ del tutto infondata la censura concernente la insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 I.

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