Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17062 del 05/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17062 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI LECCE;
DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE ANDREA BAVIA, nato a Maglie il 13/02/1974;
avverso la sentenza del 24/11/2014 della Corte di Appello di Lecce, emessa nei
confronti di:
NOBILE MAURIZIO PAOLO, nato a Galatina il 24/07/1960;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, avv. Rocco Luigi Corvaglia, per la parte civile, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del proprio ricorso, depositando comparsa
conclusionale e nota spese;

1

Data Udienza: 05/04/2016

avv. Francesca Grazia Conte, per Maurizio Paolo Nobile, che ha concluso
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi ed, in subordine, il rigetto degli
stessi;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Lecce, in riforma della
sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Maglie, assolveva Maurizio

perché il fatto non sussiste.
2.

La Corte riteneva non sufficientemente provato che l’imputato, quale

incaricato della ditta Edilpark s.r.I., si fosse indebitamente appropriato, senza
versarla a detta società, della somma di euro 9.500,00 che la parte civile Bavia
Andrea gli aveva versato in tre rate, da maggio ad ottobre del 2008, in
pagamento di lavori di pavimentazione di un’area di sua proprietà commissionati
alla Edilpark s.r.l..
La Corte non riteneva attendibili le dichiarazioni della parte civile, ravvisando
significativi contrasti sia con documenti agli atti, sia con le dichiarazioni rese da
altri testimoni escussi al dibattimento, con riguardo ai tempi ed ai modi del
pagamento delle somme ed, inoltre, rinvenendo una intrinseca illogicità nella
circostanza che le dazioni di denaro erano avvenute in contanti senza il rilascio di
alcuna ricevuta.
3. Ricorrono per cassazione il Procuratore generale della Repubblica e la parte
civile Andrea Bavia, deducendo, con identici motivi, il vizio di motivazione sotto il
profilo del travisamento delle prove poste alla base della decisione assolutoria
pronunciata dalla Corte di Appello, nonché l’apoditticità delle argomentazioni
utilizzate per ritenere inattendibile il racconto della parte civile siccome
riscontrato da numerose deposizioni testimoniali.
Si dà atto che il difensore dell’imputato ha depositato una memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati.
1.Dall’insieme delle censure analiticamente indicate nei ricorsi, emerge che la
motivazione della Corte di Appello presenta vizi argomentativi non superabili.
In primo luogo, la circostanza che l’imputato avesse avuto titolo, per conto della
Edilpark s.r.I., per recarsi presso l’area adibita a voli aerei privati della quale era
comproprietaria la parte civile ricorrente, in concomitanza con i lavori di
pavimentazione che ivi si stavano effettuando, risulta dimostrata dal rapporto,
2

Paolo Nobile dal reato di appropriazione indebita contestatogli con la formula

anche societario in altra compagine, che legava il Nobile al Colazzo, socio della
Edilpark s.r.l. e soggetto con il quale il Bavia aveva concluso l’accordo per la
fornitura ed il montaggio del materiale che aveva dato luogo alla vicenda
processuale all’esame.
Per di più, secondo quanto testualmente evidenziato dai ricorrenti (fg. 10 del
ricorso della parte civile), lo stesso imputato aveva ammesso di avere ricevuto
dal teste Santoro la fattura rilasciata dalla società Edilpark in epoca successiva,
così dimostrando la sua personale intromissione nella specifica vicenda

Rimane del tutto apodittico, alla luce di quanto precisato dai ricorrenti con ampia
indicazione dei verbali di trascrizione delle testimonianze, il contrasto tra quanto
dichiarato dalla parte civile e quanto dichiarato dal Santoro a proposito dei tempi
di pagamento del lavoro alla Edilpark da parte del Bavia, nonché il fatto che
l’imputato potesse trovarsi presso l’area interessata anche in epoca successiva
alla fine del lavoro, anche in relazione a quanto dal medesimo precisato in ordine
alle future opportunità di altre commesse che il Bavia aveva lasciato intravedere.
Ma, soprattutto, la Corte d’Appello, in fin dei conti, non offre idonea motivazione
circa l’inattendibilità non solo del Bavia – che non risulta contraddetto dagli altri
testi per quanto indicato dai ricorrenti e non incorre in alcuna delle contraddizioni
segnalate nella sentenza impugnata – ma anche dei numerosi testimoni,
compresi i testi Maglie e Sticchi, oltre a Portaluri e Santoro, che avevano
dichiarato al dibattimento di avere assistito al pagamento in contanti effettuato
dal Bavia al Nobile e che, come sostiene la stessa Corte, se provato avrebbe
consentito di affermare la responsabilità in capo all’imputato.
La giustificazione addotta dalla Corte in ordine alla illogicità della ricostruzione in
danno di quest’ultimo, non appare, del resto, supportabile dalla mera
considerazione che il Nobile non avrebbe illecitamente agito sol perché ciò lo
avrebbe esposto al rischio di essere incriminato, ovvero dall’altrettanto mera
osservazione che il Colazzo avrebbe reso una dichiarazione meramente
compiacente verso l’imputato senza alcuna utilità, dal momento che quest’ultimo
poteva avere interesse a negare una sua complicità con il Nobile nell’incassare
somme in nero dalla parte civile e poi esigerle dopo la richiesta di emissione di
una fattura dovuta agli accertamenti della Guardia di Finanza sulla attività del
Bavia nell’area adibita a volo aereo, effettivamente precedenti all’emissione della
fattura.
Ancora, appare poco plausibile l’assunto della Corte volto a validare la versione
del Colazzo di non aver ricevuto alcunché dalla parte civile per i lavori di
pavimentazione, a fronte, oltre che del narrato dei testi prima indicati,
dell’incongruenza insita nel fatto di continuare ad offrire i servizi al Bavia anche
3

processuale.

in epoca successiva, con riguardo alla dismissione della pavimentazione, senza
avere ricevuto ancora i primi pagamenti.
Né può destare sospetto, in astratto, che il pagamento del primo lavoro fosse
avvenuto in contanti ed in nero, tenuto conto della frequenza di tale prassi nei
rapporti commerciali ed in considerazione dei rapporti pregressi tra le parti in
conflitto.
Per il che, tali valutazioni, assorbenti rispetto alle altre incongruenze più di
dettaglio segnalate dai ricorrenti e che andranno comunque verificate, non

impugnata, imponendone l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte
di Appello di Lecce per nuovo esame.
Le spese in favore della parte civile, relative al presente grado di giudizio,
saranno liquidate in sede di rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello
di Lecce per nuovo esame.
Così deciso in Roma, udienza pubblica del 05.04.2016.

consentono di ritenere priva di vizi logici la motivazione della sentenza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA