Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17061 del 05/04/2016
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17061 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA;
avverso la sentenza del 24/04/2015 del Tribunale di Brescia emessa nei
confronti di:
PUTELLI FRANCO FABIO, nato a Breno il 24/03/1968;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale
Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Brescia dichiarava non doversi
procedere nei confronti di Franco Fabio Putelli in ordine ai reati di truffa e falso
Data Udienza: 05/04/2016
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aggravati dal danno patrimoniale di rilevante gravità, perché estinti per
intervenuta remissione della querela.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica deducendo
violazione di legge per avere il Tribunale adottato la decisione senza tenere
conto, quanto al reato di truffa, che la contestata aggravante lo rendeva
procedibile d’ufficio.
Il ricorso è fondato.
Nel capo di imputazione risulta espressamente contestata l’aggravante di cui
all’art. 61, comma 1, n. 7 cod. pen., la quale, in relazione al reato di truffa, ne
consente la procedibilità d’ufficio, ai sensi dell’art. 640, comma 3, cod. proc.
pen., che richiama, all’uopo, la ricorrenza di una qualunque circostanza
aggravante tra quelle previste dall’art. 61 cod. pen..
Tale circostanza aggravante non risulta, d’altra parte, esclusa nella motivazione
adottata dal Tribunale, sicché la sua presenza non avrebbe dovuto consentire di
dichiarare l’estinzione del reato per l’intervenuta remissione della querela.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con
la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia perché proceda al giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Brescia per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, udienza pubblica del 05.04.2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO