Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17060 del 08/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17060 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
GODOLIA BERNARD nato il 07/05/1993 a VLORE( ALBANIA)
BAJRAMI FATOS nato il 07/04/1983 a SKHODER( ALBANIA)

avverso la sentenza del 14/12/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso aie parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

Data Udienza: 08/02/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 14/12/2016, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO, in data 05/05/2016, nei
confronti di GODOLJA BERNARD e BAJRAMI FATOS confermava la condanna in relazione ai reati di
cui agli artt. 73 TU stup. (per entrambi), 2 I. 895/67, 23 I. 110/75 e 648 cond. pen. (per Godolja),
condannandoli alla pena di giustizia.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento alle circostanze generiche, alla pena determinata per la continuazione

Il ricorso è inammissibile.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione deila congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596).

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente
da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del
24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non
è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del
18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

e al trattamento sanzionatorio.

Così deciso il 08/02/2018
Il Consigliere Estensore

STEFANQ’ PRIL

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