Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1706 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1706 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ABDEL NIZAR N. IL 24/07/1973
avverso la sentenza n. 1506/2012 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
10/04/2012
visti gli atti, la sentenza e i1 ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta al
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per „e’

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

Rilevato in fatto
Abdel Nizar censura la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti emessa il 10.4.2012 dal Tribunale di Bologna nei suoi confronti in un
procedimento penale in materia di cessione di stupefacenti.
Per quanto qui ancora interessa, il giudice di merito, ritenendo corretta la
qualificazione giuridica dei fatti contestati, l’applicazione delle circostanze prospettate
dalle parti e la pena così come determinata, ha recepito l’accordo applicando
di mesi sette di reclusione e C. 1.500,00 di multa, ritenuta la sussistenza dell’ipotesi
dello spaccio di lieve entità, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti
sull’aggravante comune, e considerata la diminuente per il rito speciale prescelto.
Il ricorrente lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione (art.
606 lett. B, c ed e cpp in relazione agli artt. 49 cp, 129, 444 comma 2 cpp e 62 n. 4
cp) in riferimento all’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cpp ai sensi del
secondo comma dell’art. 444 cpp.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile.
Come più volte affermato da questa Corte (cfr. da ultimo cass. 17.4.2011 n.
6455), in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia
da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della
qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Cass. 27 settembre 1994, n.
3980; più di recente, Cass. 13 luglio 2006, n. 34494).
Con particolare riferimento all’onere di verifica dell’insussistenza delle cause di
proscioglimento immediato, questa Corte ha altresì precisato che la sentenza del
giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra
una delle ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., può essere oggetto di
controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo
della sentenza impugnata appaia invece evidente la sussistenza di una causa di non
punibilità (Cass. 10 gennaio 2007, n. 4688).
In sostanza, l’esigenza minima di motivazione della sentenza a seguito di
“patteggiamento” della pena può ritenersi adempiuta, in relazione all’assenza di cause
di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., dal semplice testuale rinvio al medesimo
articolo, il cui contenuto entra in tal modo a far parte per relationem del ragionamento
decisorio ed esprime l’avvenuta verifica, da parte del giudice, dell’inesistenza di motivi
di non punibilità, senza che occorra una ulteriore e più analitica disanima, purché dal

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all’imputato, sul presupposto della non applicazione della recidiva contestata, la pena

testo della sentenza medesima non emergano in modo positivo elementi di segno
contrario.
Nel caso in esame, la sentenza del giudice di merito, previa una compiuta
descrizione dei fatti (deducibile non solo dai capi d’imputazione ma anche dal testo
stesso della decisione), e previa l’affermazione della correttezza della qualificazione
giuridica di essi nonché la verifica della congruità della pena patteggiata tenuto conto
di tutti i parametri di cui all’art. 133 cp, ha recepito integralmente le statuizioni
proscioglimento dell’imputato perché, trattandosi di cessione, non rileva il quantitativo
minimo della sostanza rinvenuta (inferiore al valore soglia) e inoltre perché la sostanza
ha efficacia drogante, perché il consulente tecnico ha affermato che essa, pur non
superando la dose media giornaliera, contiene setttLotto dosi commerciali.
Come si vede, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, il giudice di merito
ha dato conto in maniera più che esauriente della insussistenza delle cause di non
punibilità ex art. 129 cpp e quindi la sentenza si sottrae certamente alla censura
mossa, non emergendo da essa in modo positivo alcun elemento di segno contrario,
ma anzi seri elementi di responsabilità, contrariamente a quanto affermato dal
ricorrente.
In definitiva, il ricorso tende solo a rimettere in discussione i termini
dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del patteggiamento.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento
della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C. 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12.12.2012.

concordate applicando la pena stabilita e rilevando che non vi è spazio per un possibile

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