Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1706 del 08/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1706 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CAVALLO ALDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAGUSA GIUSEPPE N. IL 10/09/1957
avverso l’ordinanza n. 3634/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 30/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;

Data Udienza: 08/10/2015

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1.

Con ordinanza emessa in data 30 ottobre 2014, il Tribunale dì

sorveglianza di Firenze rigettava il reclamo proposto da Ragusa Giuseppe
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza dì Siena, con il quale era
stata concessa al detenuto la liberazione anticipata fruita per il periodo di
detenzione dal 15 agosto 2013 al 15 febbraio 2014, nella misura di giorni 45 per
il semestre di pena scontata anziché nella misura di giorni 75, e ciò sebbene

commi 1 e 4, prima della sua conversione in legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Il Tribunale riteneva infatti fondato il rilievo del primo giudice secondo cui
essendo il condannato ristretto in espiazione di reato compreso nell’elenco di cui
all’art. 4 bis Ord. Pen. (associazione di tipo mafiosa e finalizzata al traffico
illegale di stupefacenti), lo stesso non poteva fruire della maggiore detrazione di
pena, essendo stata tale possibilità soppressa in sede di conversione del D.L. 23
dicembre 2013, n. 146, dovendo ritenersi manifestamente infondata la tesi del
condannato secondo cui la pena per i reati ostativi era stata espiata interamente.
2.

Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto ricorso

personalmente, denunciandone l’illegittimità, deducendo in estrema sintesi: di
aver presentato la domanda di liberazione anticipata quando era ancora vigente
il D.L. n. 146 del 2013 nel testo originario che, all’art. 4, prevedeva la liberazione
anticipata speciale anche a favore dei condannati per taluno dei delitti previsti
dall’art. 4-bis Ord. Pen., trattandosi di norma di diritto sostanziale e non già di
diritto processuale; che l’esclusione della maggiore detrazione in favore dei
condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis Ord. Pen., prevedendo una
presunzione di pericolosità sociale configura una violazione dell’art. 27 della
Costituzione.
3.

L’impugnazione proposta da Ragusa Giuseppe è basata su motivi

manifestamente infondati e ne va quindi dichiarata l’inammissibilità.
3.1 In relazione all’infondatezza dell’assunto secondo cui le modifiche
apportate alla disciplina della liberazione anticipata speciale in sede dì
conversione, con legge n. 10 del 2014, del d.l. n. 146 del 2013 – escludendo
dalla sfera d’applicazione del beneficio i condannati per taluno dei delitti indicati
nell’art. 4-bis ord. pen – non s’applicherebbero al condannato che aveva fatto
istanza prima di detta conversione, è sufficiente richiamare quanto già osservato
da questa Corte di legittimità con la decisione Sez. 1, n. 34073 del 27/06/2014,
ric. Panno.
Ed invero, come affermato nella richiamata decisione, alla cui articolata
motivazione sul punto espressamente si rinvia, la disposizione di cui all’art. 4 del

l’istanza era stata proposta a norma del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 4,

D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, non recepita dalla legge di conversione 21
febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento più favorevole
per il condannato per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, in relazione ai comportamenti pregressi alla sua pubblicazione, e
consistente in una maggiore detrazione di pena ai finì della liberazione
anticipata, non ha efficacia ultrattiva, neppure se apparentemente vigente al
tempo della domanda di concessione del beneficio, sia perché alla materia in
questione, in quanto estranea al diritto penale sostanziale non è applicabile il

regole attinenti al fenomeno della successione di leggi nel tempo non si
attagliano alla vicenda relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge non
recepite nella legge di conversione.
3.2 Quanto poi ai dedotti profili di illegittimità costituzionale dell’art. 4 del
D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, ritiene il Collegio di non doversi discostare da
quanto già affermato da questa Corte nella già ricordata sentenza n. 34073 del
27/06/2014, ovvero che deve ritenersi manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale del comma quarto dell’art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n.
146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di
conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10) laddove prevede l’esclusione dei
condannati per i reati di cui all’art. 416 bis cod. pen., dalla disciplina di maggiore
favore in terna di entità della detrazione di pena per semestre ai fini della
liberazione anticipata stabilita, in generale, per gli altri condannati, in riferimento
agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la disposizione censurata prefigura un regime
speciale che, siccome amplia gli effetti di favore conseguibili da tutti i soggetti in
espiazione di pena, può essere legittimamente sottoposto dal legislatore a limiti
determinati da situazioni cui si collega una connotazione

di immanente e

peculiare pericolosità.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue per legge la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La peculiarità del
caso impone che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non faccia seguito
una condanna del ricorrente al versamento di una somma a favore della cassa
delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2015.

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principio dì irretroattività della legge più sfavorevole, sia perché, in generale, le

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