Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17059 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17059 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IADELISE CIRO nato il 28/02/1991 a NAPOLI

avverso la sentenza del 19/10/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha applicato a Ciro
Iadelise, su sua richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi
quattro di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 309/90.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
denunciando violazione dell’art. 62 bis cod. pen., in relazione al mancato riconoscimento

incensuratezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a censure generiche, è manifestamente infondato.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione.
Quanto alla motivazione in ordine all’entità della pena, il relativo obbligo deve
essere ritenuto assolto da parte del giudice quando, come nel caso di specie, egli dia atto
di avere positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione
giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle
parti. e della congruità della pena; risultando effettuata, dal testo della gravata sentenza,
una tale indagine, con esito positivo per la ratifica del patto (anche quanto alle
circostanze del reato, essendo stata considerata corretta la relativa valutazione, in
considerazione delle modalità del fatto, della personalità dell’imputato e dell’allarme
sociale generato dal fatto medesimo), l’obbligo di motivazione è stato dunque rispettato
(ex plurimis, Sez. 5, 25 gennaio 2000, n. 489, Rv. 215489).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta
infondatezza della censura cui è stato affidato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non vi sono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.
1

delle circostanze attenuanti generiche, concedibili in considerazione della propria

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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