Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17058 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17058 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARELLA MICHELE nato il 30/03/1976 a BRINDISI

avverso la sentenza del 17/02/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Ancona ha confermato
la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pesaro del 6/10/2011,
con cui, a seguito di giudizio abbreviato, Michele Carella era stato condannato alla pena
di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, in relazione al
reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 (per avere acquistato e trasportato a fine di spaccio
grammi 300 di cocaina).

violazione degli artt. 62 bis cod. pen. e 533 cod. proc. pen., in considerazione della
insufficienza delle dichiarazioni accusatorie del coimputato Di Levrano a consentire di
addivenire alla affermazione della sua responsabilità, risultando scarsamente significativo
il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse con costui pochi giorni prima
dell’arresto del ricorrente e mancando altri elementi di riscontro a tali dichiarazioni
indizianti. Ha lamentato anche il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, che avrebbe consentito di mitigare il severo trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a censure generiche, prive di autentico confronto
critico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile, essendo volto a
conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze di fatto già adeguatamente
considerate dai giudici di merito, sia per affermare la responsabilità dell’imputato, sia per
escludere la riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte d’appello, a fronte delle identiche censure del ricorrente, ha condiviso
con il primo giudice la valutazione di sufficienza degli elementi a disposizione per
affermare la responsabilità del ricorrente, evidenziando la precisione e il dettaglio delle
dichiarazioni accusatorie del coimputato Di Levrano, i riscontri derivanti dalle
intercettazioni telefoniche, dimostrative anche del pieno coinvolgimento dell’imputato: si
tratta di motivazione pienamente idonea a giustificare l’affermazione di responsabilità
dell’imputato, immune da vizi logici e non sindacabile sul piano valutativo, come invece
ha fatto il ricorrente con le doglianze in esame, mediante le quali ha proposto una non
consentita rivisitazione degli elementi di fatto a disposizione, disgiunta dalla
individuazione di violazioni di legge o di vizi della motivazione.
Altrettanto adeguata risulta la motivazione posta a fondamento del diniego delle
circostanze attenuanti generiche, giustificato con la negativa personalità dell’imputato, a
cagione dei suoi precedenti e della sua disponibilità, dietro corrispettivo, a partecipare a
trasporti di sostanza stupefacente, a dimostrazione del suo collegamento fiduciario con i
coimputati e del suo inserimento stabile nel circuito criminale a fini di profitto.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non
consentito e la genericità delle censure cui è stato affidato.

1

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando

L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,

20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018

Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del

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