Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17056 del 12/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17056 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EBENELFALLAH BOUCHAIB nato il 31/08/1972
avverso la sentenza del 31/01/2017 del TRIBUNALE di ORISTANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
Data Udienza: 12/01/2018
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Oristano ha condannato
Ebenelfallah Bouchaib alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, in relazione al reato di cui
all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006.
Avverso tale sentenza il difensore dell’imputato ha proposto appello, convertito
in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile, lamentando la mancata
applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 266 d.lgs. 152/2006 e anche
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato dall’Avvocato Marco Perra, del
Foro di Cagliari, è inammissibile a causa della mancata iscrizione di tale difensore
nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen.
A nulla rileva che l’appello dallo stesso proposto sia stato convertito in ricorso
per cassazione.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo
cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In
caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso
obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (cfr., ex
multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del
29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto
da difensore non abilitato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
l’omesso rilievo di un errore scusabile sulla legge extrapenale.