Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17054 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17054 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOSCA MARCELLO nato il 13/09/1985 a ROMA

avverso la sentenza del 10/04/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la
sentenza del 4/2/2012 del Tribunale di Roma, con cui, tra gli altri, Marcello Mosca era
stato condannato, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione ed
euro 2.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
(ascrittogli per avere detenuto a fine di spaccio grammi 500 di sostanza stupefacente del
tipo hashish e grammi 3 di sostanza stupefacente del tipo cocaina).

lamentando l’insufficienza della motivazione, priva di una approfondita analisi della
contestazione e della indicazione chiara e completa degli elementi di fatto e di diritto su
cui era stata fondata l’affermazione della sua responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, riproduttivo dell’atto d’appello, è inammissibile a causa della genericità
delle censure cui è stato affidato.
Deve ribadirsi che, secondo la uniforme e costante interpretazione della
giurisprudenza di legittimità, i motivi di ricorso per cassazione devono ritenersi generici
non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino
della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 7801
del 19/11/2013, Hussien, Rv. 259063; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv.
262700), cosicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione
della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a
fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del
provvedimento censurato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008 Rv.
240109).
Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il
ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti
dell’impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano
esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della
sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei
motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall’altro, esso esige pur
sempre – a pena di inammissibilità del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella
sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il
fondamento logico- giuridico delle prime.
È quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento
impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e
sottoporli a critica, nei limiti – s’intende – delle censure di legittimità.

1

Avverso tale sentenza Marcello Mosca ha proposto ricorso per cassazione,

Nel caso di specie la Corte territoriale ha chiarito adeguatamente le ragioni della
affermazione di responsabilità dell’imputato, fondata su quanto osservato dalla polizia
giudiziaria (tra cui il prelievo da parte degli imputati della sostanza stupefacente dal
luogo in cui la stessa era occultata), sui verbali di arresto e perquisizione e sulle
ammissioni dell’imputato.
Quest’ultimo nel proprio ricorso, a fronte di tale più che adeguata motivazione, si
è limitato ad affermare genericamente la necessità di una approfondita analisi della

cui era stata fondata l’affermazione della sua responsabilità, omettendo qualsiasi
confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, di cui non
sono stati considerati in alcun modo né la struttura argomentativa né i passaggi logici,
con la conseguente inidoneità del ricorso in esame a costituirne valido mezzo di censura,
che ne comporta l’inammissibilità per difetto della necessaria specificità.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

contestazione e della indicazione chiara e completa degli elementi di fatto e di diritto su

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