Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17053 del 14/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17053 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Balestra Artemio nato il 08.10.1959
Balestra Valter nato il 31.12.1965
avverso la sentenza 2188 della Corte d’appello di Firenze, I sezione penale, del
21.06.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M.B.Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano
Tocci , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di Balestra Valter ed il rigetto
del ricorso di Balestra Artemio;
letti i motivi nuovi ritualmente depositati nell’interesse di Balestra Artemio;

1

Data Udienza: 14/01/2016

MOTIVI della DECISIONE

1.Con la sentenza indicata in epigrafe , la Corte di appello di Firenze confermava la
sentenza del Tribunale di Lucca, in data 09.03.2011 , che aveva condannato i due
Balestra alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed €. 1500,00 di multa
Del reato di cui agli artt. 110 e 628 cc. 1; 2 e 3 cod.pen.perchè, in concorso tra loro, per procurare a
loro stessi ò ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona di Quilici Brunella consistita nel darle una spallata e poi, nell’afferrarla per un braccio e nello strattonarla -adoperata
immediatamente dopo la sottrazione di tre selle dì cuoio dal valore di curo 2.200,00 circa ed
al fine di assicurare a sé o ad altri l’impunità, si impossessavano delle citate selle, sottraendole al suo
detentore. Fatto aggravato dall’essere la violenza commessa da più persone riunite. Fatto commesso in
Capannori – Lucca – il 12/5/2009.

1.2 Con i motivi d’appello,da parte di entrambi gli imputati, si censurava la mancata
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, richiesta da entrambi gli imputati che la
avevano rappresentata come indispensabile , in ragione della inaffidabilità delle
dichiarazioni della p.o., soprattutto con riguardo alla necessità di escutere Bartalini
Fabio, sulle indagini difensive dallo stesso condotte , per individuare le persone
che avevano avuto in uso l’auto usata dai due rapinatori. Balestra Artemio
censurava anche l’eccessiva dosimetria della pena ed il mancato riconoscimento del
leale comportamento processuale, che avrebbe dovuto comportare un
ridimensionamento della pena.
1.3 La Corte respingeva i motivi ribadendo la valutazione di attendibilità delle
dichiarazioni della p.o. , che riteneva non inficiata dalle lievi e non significative
discrasie presenti nel narrato . Disattendeva la necessità di indagini supplementari
perché ritenute superflue: in relazione alle indagini difensive ed alla relazione
prodotta dalle difese circa l’esistenza di tale Remo Hudorovic ,la Corte rilevava la
mancanza, nel documento, di dati certi che ne consentissero l’identificazione , dati
che mancavano anche per attribuire la foto prodotta dalle difese al preteso
Hudorovich Remo, non essendovi certezza sulla provenienza della foto e
sull’identità della persona ivi raffigurata.
1.4 Con i motivi di ricorso, i difensori di Balestra Artemio,avv.Elena Augustin e
Giovanni Biagi, deducevano:
– Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma
1, lett. e) cod.proc.pen. – Nullità ex art. 179 comma 1 cod.proc.pen. del giudizio di
secondo grado a causa della erronea declaratoria di contumacia di Balestra Artemio
2

per il reato di seguito indicato:

nel procedimento di appello all’udienza del 21.06.2013. Violazione dell’art. 420 ter
c.p.p.. in riferimento alla richiesta di rinvio del procedimento per legittimo
impedimento dell’imputato presentata alla medesima udienza.
– Mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e)
c.p.p.) in riferimento alla richiesta di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale avanzata ex art. 603 c.p.p. dai difensori dell’imputato Balestra
Artemio,finalizzata ad accertare il coinvolgimento di Hudorovich Remo nei fatti.La

richiesti lvolti ad acquisire certezza circa l’utilizzo della vettura da parte di Hudorovich
Remo come era emerso dalle indagine difensive svolte. La Corte , nel motivare il
rigetto della richiesta ,aveva dato per scontato un utilizzo della vettura da parte di più
persone appartenenti a quella etnia ed aveva negato l’utilità processuale di mostrare
alla p.o. la foto dell’Hudorovich
– Inosservanza della legge penale ex art. 606, corna 1 lett. b) c.p.p. in relazione all’art.
507 c.p.p. per la mancata assunzione della prova ritenuta assolutamente necessaria
all’accertamento dei fatti e consistente nell’esame testimoniale di Bartalini Fabio,che
come investigatore privato incaricato dagli imputati di

indagini difensive

sull’autovettura mercedes targata BC 376 PC, aveva prodotto la relazione richiamata
nella sentenza impugnata La Corte ha omesso ogni motivazione in ordine al relativo
motivo d’appello.
– Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606
comma 1, lett. e) c.p.p.. in relazione alle dichiarazioni rese dalla p.o. Brunella Quilici,
che si è contraddetta nell’esposizione dei fatti avendo in un primo tempo taciuto di
aver riconosciuto in uno dei due rapinatori un cliente del suo negozio .La Corte con
ì Ko.aC014
una motivazione incoerente ha ritenuto frutto di marginali tinzgrrnílD le discrasie
insite nelle dichiarazioni della donna.
Balestra Valter ,personalmente, deduceva:
– contraddittorietà della motivazione , essendo state travisate le prove di modo che
ne è risultata viziata la ricostruzione dei fatti ad opera dei giudici della Corte.
Balestra Valter articola un complesso motivo di ricorso, citando ampi brani del
verbale dibattimentale e denunciando il vizio della motivazione sotto il profilo della
contraddittorietà, che ha ritenuto attendibile le dichiarazioni della Quilici nonostante
vi siano diverse incongruenze,anche nel comportamento della donna.I1 ricorrente
contesta diversi punti delle affermazioni della p.o. e la valutazione che ne è stata data
dalla Corte di merito :in particolare non è vera la circostanzq che fu la Quilici a

Corte con motivazione di stile ha ritenuto superflui gli approfondimenti istruttori

chiamare il Nardelli;non è vero che la Quilici chiamò il Nardelli per riavere le selle
rapinate; non è vero che Quilici affermò che Balestra era pregiudicato , né che accettò
di incontrare Balestra per timore.I1 ricorrente non condivide la valutazione positiva
data dalla Corte di merito circa l’attendibilità delle affermazioni della Quilici,che non
effettuò,in un primo tempo, il riconoscimento dell’imputato anche se già lo conosceva
di vista;e ciò contrasta con la sicurezza del riconoscimento fatto in dibattimento. Ciò
comporta l’assoluta inattendibilità della teste.La motivazione che ricostruisce il

che le era nota solo di vista è illogica e contraddittoria oltre che fondata su
circostanze di fatto che non provenivano dalla donna.Lamenta,ancora il ricorrente la
mancata assunzione della controprova ,con riguardo alla non ammissione della
testimonianza dell’investigatore e la violazione dell’art.546 lettera e) rché la Corte
non si è espressa sulla inattendibilità della prova contraria.Anche in ordine alla pena
il ricorrente lamenta l’insufficienza della motivazione circa il mancato riconoscimento
delleirgeneriche.
2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.
2.1 Sono comuni ad entrambi i ricorsi ,e vanno trattate unitariamente, le censure
che lamentano l’ingiustificata mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, al
fine di approfondire indagini supplementari,relative al soggetto che aveva utilizzato
l’autovettura servita,poi,per commettere la rapina e quelle relative alla pretesa
inattendibilità della p.o. .
2.2 Rileva,innanzitutto, che i ricorrenti hanno riprodotto in queste sede le medesime
censure già prospettate in appello e rigettate dalla Corte di merito, con una
motivazione completa, che riguarda tutte le censure mosse con l’atto di
impugnaziont ,disattese con argomentazioni logiche e coerenti ,che questo collegio
ritiene

Kelfaifiali•

condivisibili e prive dei vizi dell’argomentare ,come indicati

nell’art.606 comma 1 cod.proc.pen.
2.3 In particolare, richiamando le considerazioni del ricorso di Balestra Valter,ma ciò
vale anche per le censure espresse sul punto da Balestra Artemio, la Corte di merito
ha ritenuto giustificato il fatto che la p.o., in sede di denuncia orale , non si sia
fidata di esprimere in se se si • enunci

quelle che erano mere sensazioni e

che successivamente, visionando le fotografie dei possibili autori della rapina, tra i
quali le foto dei due imputati, la donna riconobbe ,con sicurezza,questi ultimi due. La
valutazione è oggettivamente logica né il ricorrente muove puntuali rilievi di illogicità
limitandosi a formulare un giudizio di disvalore della valutazione fatta dai giudici di

4

comportamento della donna giustificandolo nella logica di individuare una persona

merito , giudizio,che peraltro, non può trovare riscontro nel giudizio di legittimità. Il
giudizio di legittimità ,infatti, non investe il merito delle valutazioni dei precedenti
giudici/. ma esclusivamente la tenuta argomentativa del verdetto. Non sono,pertanto
aggredibili nel giudizio di legittimità le valutazioni dei fatti ; ma solo la coerenza logica
del discorso giustificativo di tale valutazione. Da questo punto di vista
l’argomentazione della Corte circa le motivazioni della condotta della donna non
appare illogica né tanto meno incoerente.
valutazione della Corte circa l’assoluta credibilità della

ricostruzione,fatta dalla testimone , del drammatico incontro avuto con Balestra
Valter , per iniziativa di quest’ultimo, che aveva appena ricevuto l’avviso di
conclusione delle indagini in cui lo si indicava come uno degli autori della rapina (
pag.3.) è espresso in termini assolutamente coerenti e condivisibili, non emergendo
alcun elemento di manifesta incoerenza. La Corte di merito ,in particolare, ha posto
l’accento sulla circostanza ,obiettivamente di incisiva rilevanza negativa, che
l’iniziativa dell’incontro fu di Balestra Valer : fu quest’ultimo a voler incontrare la
vittima della rapina ,ricorrendo allo stratagemma di coinvolgere un testimone, che
potesse riferire, come puntualmente avvenuto, la reazione della donna.E proprio
sull’apparente tranquillità dell’incontro riferita dal teste Nardella come sua personale
valutazione il ricorrente costruisce il motivo di ricorso. Ma, ancora una volta, il
ricorrente censura l’idea che il giudice si è fatto di tale episodio e la relativa
valutazione senza,peraltro, riuscire ad indicare puntuali profili di illogicità o
mancanza di coerenza nell’espressione di tale giudizio ma solo negandone il
fondamento sulla base di una alternativa possibile spiegazione. Né maggiore rilievo ,
sotto il profilo della contraddittorietà del giudizio, assume il richiamo alle
dichiarazioni del Nardella che, in contrasto con le affermazioni della donna, ha
parlato di tranquillità dell’incontro, perché ancora una volta il giudice ha colto e
esplicitato una circostanza del fatto ( la distanza ravvicinata con la p.o. e l’assoluta
sicumera dell’interlocutore) che lo ha convinto del carattere minaccioso di quel
colloquio ed ha formulato un giudizio sulla rilevanza della prova dichiarativa che è
indice di discernimento e di apprezzamento degli elementi probatori , del tutto
coerenti con un esercizio della funzione del giudicare correttamente applicata.
Nessun pregio possono attribuirsi alle rivendicazioni circa l’indispensabilità della
testimonianza dell’investigatore privato.
2.5 Ancora una volta la Corte di merito ha fornito una valutazione della rilevanza
della prova ( vedi pag.4) richiesta , giudicandola, a ragion veduta, sulla base della

5

2.4 Anche la

completa ricognizione della relazione investigativa, del tutto generica e superflua, con
un giudizio non sindacabile in sede di legittimità se correttamente argomentato come
è avvenuto nel caso in esame

er_01-4Zue.

2.6 Anche le censure relative al legittimo impedimento dell’imputatul ed alla ‘ t
conseguente dichiarazione di contumacia sono manifestamente infondate.Le Sezioni
Unite di questa Corte, già con la decisione n.36635 del 2005 rv 231810 che il
giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di

impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a
comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della
patologia da cui si afferma colpito 1’ imputato .Orbene i giudici di merito hanno
ritenuto che gli esiti della caduta accidentale,certificati in une t policontusione con
prognosi gg.clinici 7 ( non denotavano un assoluto impedimento a lasciare il proprio
domicilio per comparire, posto che il medico aveva risolto il caso genericamente
prescrivendo riposo e antidolorifici al bisogno e la motivazione, del tutto condivisibile,
è motivata correttamente.
2.7 il mero reiterare i motivi di impugnazione rende l’impugnazione generica e priva
di quella specificità richiesta a norma dell’art.581 cod.proc.pen. per l’ammissibilità
della stessa. In buona sostanza i ricorrenti si sono limitati a riproporre le stesse tesi
difensive , sostenute senza alcun successo in primo e secondo grado e che, a fronte
di una doppia conforme e di una assenza di elementi nuovi , non valutati dai predetti
giudici, risolvendosi in una inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto in sede
di legittimità, devono essere dichiarate inammissibili, con conseguente condanna dei
ricorrenti alle spese ed,in ragione dei profili di colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del
2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille / 00) c-teMAA-4,0
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso i R
Il Consi

, il 14 gennaio 2016
sore

Il Presidente

contumacia, deve attenersi alla natura dell’infermità e valutarne il carattere

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