Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17052 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17052 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCALA DANILO nato il 11/07/1968 a ROMA

avverso la sentenza del 12/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha respinto
l’impugnazione proposta da Danilo Scala nei confronti della sentenza del 17/11/2016 del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con cui lo stesso era stato
condannato, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena complessiva di anni tre e mesi
dieci di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, in relazione a plurime violazioni dell’art.
73 d.P.R. 3090 (per avere detenuto a fine di cessione sostanza stupefacente del tipo

stupefacente del tipo hashish, pari a 2413 dosi, e per avere ceduto ripetutamente a terzi
detta sostanza).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, non essendo stata considerata
adeguatamente la sua dimostrata condizione di dipendenza dalla cocaina e dall’hashish,
di cui era stata riscontrata la presenza nel suo sangue, e la violazione dell’art. 73,
comma 5, d.P.R. 309/90, per il mancato riconoscimento della ipotesi attenuata prevista
da tale disposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a censure generiche, riproduttive dei primi due motivi
d’appello, è affidato a doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto tende
a conseguire una riconsiderazione degli elementi di fatto sulla base dei quali i giudici di
merito hanno ritenuto, in modo concorde, la destinazione a fine di spaccio del non
modico quantitativo di sostanza stupefacente detenuto dall’imputato, e hanno escluso,
altrettanto concordemente, la configurabilità della ipotesi attenuata di cui al quinto
comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90.
I giudici di merito hanno, infatti, ritenuto incompatibile con l’uso personale il
consistente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish detenuto
dall’imputato, pari a 2431 dosi medie di hashish e a 419 dosi medie di cocaina, anche in
considerazione della condotta di cessione direttamente osservata dalla polizia giudiziaria,
e anche con la fattispecie di lieve entità invocata dall’imputato: si tratta di motivazione
idonea a dar conto del percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, immune da
vizi logici e non sindacabile sul piano valutativo nel giudizio di legittimità, con la
conseguente inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

1

cocaina, da cui erano ricavabili 419 dosi singole, nonché, al medesimo fine, sostanza

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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