Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17051 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17051 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

BAROLO GIANFRANCO nato il 07/01/1948 a ALESSANDRIA
avverso la sentenza del 26/05/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Ancona ha confermato,
respingendo l’impugnazione dell’imputato, la sentenza del 22/9/2014 del Tribunale di
Pesaro, con cui Gianfranco Barolo era stato condannato alla pena di anni due e mesi tre
di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 (ascrittogli per avere
omesso, quale socio accomandatario della Beef Worker S.a.s. di Barolo & C., di
presentare la dichiarazione annuale delle imposte dei redditi e sul valore aggiunto per

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., in relazione alla affermazione della
propria responsabilità, fondata esclusivamente sugli accertamenti compiuti dalla Guardia
Finanza, in quanto il reddito d’impresa era stato determinato solamente in base a quanto
emergente dal processo verbale di constatazione, e anche degli art. 99 e 133 cod. pen.,
con riferimento alla insufficienza dell’accertamento in concreto di una reale tendenza a
delinquere, idonea a consentire di ritenere configurabile la recidiva contestata, ritenuta
indebitamente e in modo apodittico dai giudici di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo stato affidato a censure generiche,
riproduttive dei motivi d’appello, prive di autentico confronto critico con la motivazione
della sentenza impugnata, volte a conseguire una rivisitazione degli accertamenti di fatto
compiuti dai giudici di merito e una rivalutazione degli elementi considerati nella
determinazione della pena.
E’ necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità
non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella
compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia
portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la
sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez.
U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto,
Rv. 250362).
Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia
pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o
un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.
12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C.
in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Mnervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data
11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

1

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l’anno 2006, avendo conseguito ricavi per complessivi euro 2.496.217).

Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi
motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del
gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito
adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo
apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez.
3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio,

Nel caso in esame la Corte d’appello di Ancona, in accordo con il primo giudice,
ha indicato in maniera adeguata gli elementi di prova e i criteri seguiti per addivenire alla
ricostruzione dei ricavi dell’impresa amministrata dall’imputato (sottolineando le somme
portate dalle fatture emesse e riscontrate e da quelle passive contabilizzate, nonché da
quelle passive afferenti a operazioni inesistenti), le cui censure sono volte, dunque, a
conseguire una non consentita rivisitazione di tale accertamento, che risulta sorretto da
idonea motivazione, immune da vizi logici e non censurabile sul piano del merito nel
giudizio di legittimità.
Analogamente il giudizio in ordine alla inclinazione a delinquere dell’imputato,
posto a fondamento della affermazione della configurabilità della recidiva, è stato
illustrato attraverso l’analisi delle precedenti condanne riportate dall’imputato, da cui è
emersa una consolidata inclinazione a delinquere e la prosecuzione di un percorso
criminoso, sicché anche tale motivazione risulta pienamente adeguata, idonea a
sorreggere l’affermazione della configurabilità della recidiva e non censurabile sul piano
valutativo.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il
contenuto non consentito delle censure cui è stato affidato.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma

2

Rv. 231708).

dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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