Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17050 del 17/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 17050 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIANO ANTONIO N. IL 05/01/1973
avverso la sentenza n. 4555/2013 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/12/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Roberto
Aniello, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza del 20.3.2015, la Corte d’Appello di Bologna confermava la
decisione di primo grado che aveva condannato Fiano Antonio alla pena di anni due di
reclusione e C 1000,00 di multa per i reati di falso e truffa, unificati sotto il vincolo
della continuazione.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1) erronea
applicazione dell’art. 178 lett. c) 420 ter co.5 c.p.p. per inosservanza di norme
processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità e/o di inammissibilità e
mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art.606, co.1,
lett.b) ed e) c.p.p. Nel giudizio di primo grado, in occasione della prima udienza del
30.11.2011, la difesa dell’imputato aveva fatto pervenire certificazione medica data
29.11.2011 attestante “sindrome influenzale con vomito e diarrea”, con conseguente
necessità di almeno quattro giorni di riposo per cure, e per l’effetto chiedeva rinvio
del processo ad altra data. La richiesta di rinvio veniva respinta, sul presupposto della
non dimostrata assolutezza dell’impedimento e della mancata specificazione della
temperatura dell’influenza in corso. L’ordinanza di rigetto veniva impugnata
unitamente alla sentenza e la Corte territoriale ha erroneamente respinto la doglianza
difensiva, ritenendo che la sintomatologia non appariva indicativa dell’assoluto
impedimento, e il difensore non aveva fornito alcuna spiegazione del perché non
potesse avvalersi di un sostituto processuale; 2) mancanza e manifesta illogicità di
motivazione ai sensi dell’art.606, co.1 lett. e c.p.p. in relazione al giudizio di
responsabilità per il reato di truffa; 3) l’ inosservanza ed errata applicazione di norme
della legge penale (artt.133 e 62 bis c.p.) e mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione ai sensi dell’art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in ordine alla
determinazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato.
Con l’atto d’appello, l’imputato si doleva – tra l’altro – che dalla certificazione
medica prodotta nel giudizio di primo grado emergeva chiaramente che il legitti

Svolgimento del processo

impedimento del difensore dell’imputato a presenziare all’udienza era legato non solo
alla sindrome influenzale, ma anche agli indicati sintomi di vomito e diarrea, che
avrebbero dovuti essere tenuti in debito conto anche in considerazione del lungo
viaggio che il difensore avrebbe dovuto affrontare da Napoli a Bologna, e viceversa; a
riprova della non pretestuosità dell’istanza di rinvio era stata anche allegata copia dei
biglietti per il viaggio in treno programmato per affrontare la trasferta. A fronte di tale
articolato motivo, la Corte di Appello di Bologna ha rilevato che il certificato medico
inoltrato dal difensore indicava una sintomatologia (vomito e diarrea) che, così come

comparire (dimenticando – tra l’altro – che la suindicata sintomatologia nella stessa
certificazione appariva conseguenza di sindrome influenzale), e quindi ritenuto
legittima la decisione del primo giudice di non disporre alcun rinvio, anche in base al
rilievo che il difensore non aveva indicato e documentato le ragioni che non gli
avevano permesso di nominare un sostituto processuale per il giudizio, “giudizio che
non presentava oggettivamente alcuna complessità”. La motivazione della Corte
territoriale non appare congrua né giuridicamente corretta. Invero, solo per i casi di
impedimento del difensore ex art. 420 ter c.p.p., dovuti a suoi concomitanti impegni
professionali, si rende necessaria l’indicazione della impossibilità, assoluta o relativa,
di una surrogatoria nomina di eventuali sostituti processuali o codifensori (cfr.
Cass.Sez. U, n.29529 del 25.6.2009, Rv.244109; Sez.V, sent.n.41148 del 28.10.2010,
Rv. 248905; Sez.III, sent.n. 26408 del 2.5.2013, Rv. 256294).
Viceversa dell’indicato onere informativo non può essere gravato, ad avviso di
questo Collegio, il difensore che comunichi e documenti il proprio impedimento
causato da infermità contingente e soprattutto non prevedibile, in quanto per il
difensore di fiducia impedito per malattia non è previsto dalla legge alcun obbligo di
nominare un sostituto processuale o di indicare le ragioni per l’omessa nomina (cfr.
Sez.III, sent.n. 3072 del 17.12.2002, Rv. 223943; Sez.V, sent.n. 35011 del
20.9.2006, Rv. 235224; Sez.V, sent.n. 29914 del 1.7.2008, Rv. 240453; Sez.I,
sent.n. 47753 del 9.12.2008, Rv. 242489).
L’accoglimento del primo motivo risulta assorbente rispetto agli ulteriori motivi di
ricorso.
La sentenza impugnata e quella del Tribunale di Bologna in data 30.11.2011
vanno pertanto annullate; e gli atti trasmessi al Tribunale di Bologna per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale di Bologna in data
30.11.20 1 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna.
Così

rato, il 17.12.2015.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

documentata, non appariva indicativa di un assoluto impedimento del difensore a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA