Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17050 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17050 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HASNAOUI ALI nato il 05/06/1983

avverso la sentenza del 03/04/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha ridotto ad anni
due e mesi cinque di reclusione ed euro 5.000,00 di multa la pena inflitta a Hasnaoui Ali,
in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Sanremo con la sentenza del 14/11/2013, ritenendo
configurabile l’ipotesi attenuata di cui al quinto comma della disposizione citata.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando il

cui ricorrevano i presupposti trattandosi di comportamento non abituale, e delle
circostanze attenuanti generiche, in relazione alle quali avrebbe dovuto essere
considerato lo stato di emarginazione dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, sia a causa della genericità delle censure cui è stato
affidato, prive di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza
impugnata, sia perché le stesse sono volte a conseguire una rivisitazione degli elementi
di fatto considerati dai giudici di merito nella determinazione della pena.
La censura relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui
all’art. 131 bis cod. pen. è preclusa dalla mancata formulazione di richieste sul punto nel
corso del giudizio d’appello, in quanto, benché la disposizione di cui è stata invocata
l’applicazione sia stata introdotta nell’ordinamento successivamente alla proposizione
dell’appello, della sua applicazione l’imputato avrebbe comunque potuto far richiesta nel
corso del giudizio di secondo grado, cosicché risulta ora preclusa qualsiasi censura sul
punto, non essendo la questione stata sottoposta ai giudici dell’impugnazione e non
potendo, di conseguenza, costituire motivo di critica alla loro decisione.
E’, peraltro, appena il caso di evidenziare come nella specie la condotta non risulti,
alla luce della contestazione della recidiva specifica e nel quinquennio, occasionale, con la
conseguente preclusione al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che richiede
che la condotta non sia abituale.
Per la medesima ragione risulta corretto il diniego delle circostanze attenuanti
generiche da parte della Corte territoriale.
Va al riguardo ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai
fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria una
analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Il preminente e decisivo rilievo
accordato all’elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri
elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente
disattesi e superati.

1

mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., di

Sicché anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le
deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli
elementi di cui all’art. 133 cod. pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione
negativa della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante siano palesemente
estranee o destituite di fondamento (cfr. Sez. 6, n. 34364 del 16.6.2010, Giovane, Rv.
248244; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 3, n. 28535 del
19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una
valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior
rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni
preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere
sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.
La Corte territoriale ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche
a cagione dei precedenti penali, aggiungendo il dato delle diverse generalità fornite
dall’imputato in occasione di controlli di polizia, indicativo della sua volontà di sottrarsi
agli accertamenti identificativi.
Ha quindi ritenuto assolutamente prevalente il richiamo, sia pure implicito, alla
personalità negativa dell’imputato, quale emergente dal certificato penale, per negare
l’invocato beneficio.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il
contenuto non consentito dei motivi cui è stato affidato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese

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