Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1705 del 24/10/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1705 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello dell’Aquila
nel procedimento nei confronti di
Fedele Giuseppe, nato a Stuttgard (Germania) il 15/02/1968
avverso la sentenza del 10/12/2012 del Giudice di pace di Francavilla al Mare
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata Giuseppe Fedele veniva ritenuto responsabile del
reato continuato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso in Francavilla al Mare il
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Data Udienza: 24/10/2013
13/08/2011 in danno di Osvaldo Fedele e Bettina Monika Schiele, e condannato
alla pena di C. 300 di multa.
Il Procuratore generale ricorrente deduce violazione di legge nella
determinazione della pena in misura inferiore a quella minima prevista dall’art.
52, comma secondo, lett. B d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in C. 516 di multa.
Chiede altresì venga corretto il dispositivo della sentenza impugnata con
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La norma richiamata dal ricorrente prevede in effetti che per i reati
originariamente puniti con la reclusione, come quello contestato, il giudice di
pace possa irrogare una pena pecuniaria da C. 516 ad C. 2582. La sentenza
impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio con la rideterminazione
della pena nel minimo edittale. Deve altresì provvedersi alla correzione
dell’evidente errore materiale segnalato nel ricorso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio e ridetermina la pena in C. 516 di multa.
Dispone correggersi il nome dell’imputato nel dispositivo della sentenza
documento del giudice di pace nel senso che laddove leggesi «Osvaldo» si deve
leggere «Giuseppe».
Così deciso in Roma il 24/10/2013
Il Consigliere eteiore
l’indicazione del nome dell’imputato in «Giuseppe» anziché «Osvaldo».