Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1705 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 1705 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CHARIF HICHAM N. IL 24/06/1984
avverso la sentenza n. 1372/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
09/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LORENZO ORILIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
02,2/a 5hgò,A..kobe
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 12/12/2012

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 9.12.2011, la Corte d’Appello di Ancona – per quanto qui interessa – ha
confermato la sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale che
aveva ritenuto Charif Hicham responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti a
fini di spaccio e, riconosciuta l’ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 del DPR
309/1990, lo aveva condannato, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni due di
2. I Giudici di merito hanno confermato il giudizio di responsabilità sulla base del
rinvenimento della sostanza stupefacente e del bilancino di precisione all’interno dell’abitazione
dell’imputato e dell’assenza di riscontri in ordine alla tesi difensiva fondata sull’uso personale.
3. Per l’annullamento della sentenza, Charif Hicham ha proposto ricorso per Cessazione
sulla base di due motivi denunziando il vizio di motivazione, con riferimento alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena (da lui chiesta in sede di discussione) e
al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dalla Corte di Ancona con una mera formula
di stile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
l- Il secondo motivo di ricorso è sicuramente infondato.
Il principio di diritto è il seguente: la concessione o il diniego delle attenuanti generiche
rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che
sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il
pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del
reato ed alla personalità del reo.
Anche il giudice di appello – pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive
dell’appellante – non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o
sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è
sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o
del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di
stretta contestazione (Sez. 3, Sentenza n. 19639 del 27/01/2012 Ud. dep. 24/05/2012) Rv.
252900). Ancora, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il
giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen.,
quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio,
sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed
alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, Sentenza n.
3609 del 18/01/2011 Ud. dep. 01/02/2011 Rv. 249163).
Nel caso di specie, la Corte di merito ha operato perfettamente in aderenza a tali principi:
infatti, ha succintamente dato conto del diniego delle attenuanti generiche ritenendo congrua
la pena riguardo alla effettiva gravità del fatto e alla personalità del reo giustamente stabilita

reclusione e C. 10.000 di multa.

secondo i principi di cui all’art. 133 cp e riscontrando altresì l’assenza di elementi di
giudizio positivamente valutabili allo scopo.
2. Ben diverso è il discorso in ordine all’altra censura.
L’obbligo di motivazione da parte del Giudice di appello sussiste soltanto in relazione a
quanto dedotto con l’atto di impugnazione o, se si tratta del mancato esercizio di un potere
riesercitabile di ufficio – come quello relativo alla concessione di benefici ai sensi del quinto
comma dell’art. 597 cod.proc.pen. – anche in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di
Ebbene, l’imputato aveva domandato in sede di discussione il beneficio della sospensione
condizionale della pena (cfr. verbale di udienza del 9.12.2011), ma la Corte d’Appello non gli
ha dato nessuna risposta, incorrendo così inevitabilmente nel vizio di motivazione di cui all’art.
606 comma 1 lett. e) cpp.
La sentenza va quindi annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia per l’esame sulla
richiesta del beneficio.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia
alla Corte d’Appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 12.12.2012.

discussione (Sez. 5, Sentenza n. 1099 del 26/11/1997 Ud. dep. 27/01/1998 Rv. 209683).

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