Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17049 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17049 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SER MA nato il 01/01/1988

avverso la sentenza del 29/06/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la
sentenza del 17/11/2016 del Tribunale di Torino, con cui, a seguito di giudizio
abbreviato, Ser Ma era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro
1.800,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
(ascrittogli per avere detenuto a fine di cessione grammi 4,344 di sostanza stupefacente
del tipo cocaina, suddivisa in 19 involucri e con un quantitativo di principio attivo pari a

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione degli artt. 62 bis e 99 cod. pen., in relazione alla mancata esclusione della
recidiva, trattandosi di recidiva facoltativa, e al diniego delle circostanze attenuanti
generiche, compiuti omettendo di considerare i motivi a delinquere e le condizioni
personali dell’imputato, immigrato dalla Mauritania e privo di sostegno familiare.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro privo di autentico confronto critico con la motivazione della
sentenza impugnata, in quanto consiste nel generico richiamo a principi affermati dalla
giurisprudenza di legittimità, disgiunto dall’analisi delle ragioni della affermazione della
recidiva e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è affidato a censure non
consentite nel giudizio di legittimità, in quanto riproduttive dei motivi d’appello e volte a
conseguire una rivisitazione degli elementi di fatto già adeguatamente considerati dai
giudici di merito.
Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre
la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi,
ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione
mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri
modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000,
Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Resta, dunque,
esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la
possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella
effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica,
dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di
rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del
22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.
M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n.
25255 del 14/02/2012, Mnervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007,
Messina ed altro, Rv. 235716).
Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi
motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del
1

milligrammi 1.636, corrispondenti a circa dieci dosi singole).

gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito
adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo
apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez.
3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio,
Rv. 231708).
Nel caso in esame la Corte d’appello di Torino ha ritenuto configurabile la

queste, né l’espiazione della pena, abbiano costituito un deterrente alla spinta criminosa
del ricorrente, ravvisandone, così, in concreto, la particolare pericolosità, e ha, inoltre,
evidenziato l’assenza di elementi di positiva considerazione, idonei a consentire il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: si tratta di motivazione
pienamente adeguata, immune da vizi logici (peraltro non indicati dal ricorrente) e non
sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità, con la conseguente
inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018

recidiva sottolineando le precedenti condanne riportate dall’imputato ed anche come né

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