Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17048 del 17/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17048 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANCARI MAURIZIO N. IL 11/04/1963
avverso la sentenza n. 1476/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 15/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/12/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Roberto
Aniello, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Udito il difensore avv.Sergio Piccarozzi sostituto processuale dell’avv.Roberto Ferrara

difensore di fiducia di Pancari Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15.5.2014, la Corte d’Appello di Palermo confermava la
decisione di primo grado che aveva condannato Pancari Maurizio alla pena di anni tre
mesi uno di reclusione e C 1660,00 di multa per i reati di sostituzione di persona,
truffa, ricettazione, falso e insolvenza fraudolenta.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la violazione dell’art.
648 co.2 c.p. e l’erronea applicazione degli artt.132 e 133 c.p., mancanza, illogicità e
contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in
riferimento al trattamento sanzionatorio ingiustamente condizionato dal diniego
dell’attenuante di cui all’art.648 co.2 c.p. Diversamente da quanto ritenuto in sentenza
il vantaggio del Pancari avrebbe dovuto commisurarsi al controvalore della breve
durata del possesso ottenuto (poco più di un mese di disponibilità di un immobile in
Palermo) e non già al valore nominale del titolo (euro 1125,00). Per quanto riguarda il
documento utilizzato dall’imputato per l’affitto di una camera di un albergo a due stelle
in Palermo, l’uso del documento si è rivelato un espediente affatto inutile posto che in
quell’albergo il Pancari si era fatto registrare unitamente alla propria compagna
Zambito Angela, la quale aveva esibito la sua carta d’identità così vanificando
l’artificio. Anche in questo caso, avuto riguardo alla condotta dell’agente ed alla
globalità dei suoi effetti, il fatto avrebbe dovuto a buon diritto sussumersi nella
fattispecie attenuata di cui al comma 2 dell’art.648 c.p.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza, e per l’effetto trasmettere gli atti
ai Giudici di merito anche al fine di operare un nuovo bilanciamento con la recidiva alla
stregua dei criteri sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10.4.2014 n.105.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.
I giudici di merito, in ordine alle ipotesi di ricettazione contestate, non hanno
ritenuto sussistente l’ipotesi della cosiddetta “particolare tenuità” di cui all’art.648 cpv
1

c.p., e ciò perché oggetto del reato sono documenti di identità e titoli di credito, per di
più recanti significativi importi, che costituiscono, per la rilevanza che gli assegni
hanno nell’economia attuale e per l’affidamento che sugli stessi è riposto dalla
collettività, già un elemento di scarsa compatibilità con la sussistenza dell’ipotesi meno
grave di ricettazione (v.pag.8 della sentenza di primo grado), e le condotte illecite
accertate denotano una particolare intensità del dolo (desumibile dalla predisposizione
di falsa documentazione e dallo sfruttamento della stessa) e la manifesta
professionalità a delinquere dimostrata dall’imputato anche nella consumazione del

avuto riguardo all’importo dell’assegno (pari ad C 1125), alle modalità di spendita
dello stesso (l’assegno è stato “strappato” da un carnet completo di assegni di origine
furtiva), dall’utilizzazione del titolo per portare a termine altri fatti di truffa (v.pag.5
della sentenza impugnata).
La motivazione della Corte è congrua e priva di evidenti vizi logici, nonché
conforme alla giurisprudenza di questa Corte che a riguardo ha affermato che, in tema
di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai
fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel
senso che, se esso non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del
fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può
procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall’art.
133 cod. pen., che consentono di configurare l’attenuante

“de qua”, e che va, al

contrario, esclusa quando emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente
oggettivo (quale l’entità del profitto), sia – come nella fattispecie – sotto il profilo
soggettivo della capacità a delinquere dell’agente (v., tra le tante, Cass.Sez.II, Sent.
n. 51818/2013 Rv. 258118).
Anche sulla recidiva la sentenza è congruamente motivata, avendo la Corte
rilevato l’impossibilità di escluderla per la presenza di numerosissime condanne a
carico del Pancari, della gravità dei fatti commessi in danno di più persone offese,
nonché per la prosecuzione dell’attività illecita con le ulteriori condotte accertate in
questo procedimento.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così

erato, il 17.12.2015.

reato base e cioè della ricettazione di cui al capo c) del procedimento 6259/2010

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