Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17048 del 12/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17048 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARDUINI ALESSANDRO nato il 10/01/1971 a NAPOLI

avverso la sentenza del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha parzialmente
riformato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno del
30/1/2013, con cui Alessandro Arduini era stato condannato, a seguito di giudizio
abbreviato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa,
in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere
detenuto a scopo di cessione grammi 64,97 di sostanza stupefacente del tipo hashish),

confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando,
con un primo motivo, violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e vizio della motivazione, a
causa della insufficiente valutazione degli elementi indiziari a disposizione e della
conseguente apoditticità della affermazione di responsabilità dell’imputato, non essendo,
tra l’altro, stato giustificato e illustrato il rinvio alla motivazione della sentenza
impugnata; con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 62 bis e 133 cod.
pen., in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della
pena, non essendo stato tenuto nel debito conto il comportamento collaborativo e
confessorio dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, a causa della sua genericità e perché risulta diretto a
conseguire una non consentita rivalutazione degli elementi di fatto, adeguatamente
considerati dai giudici di merito, sia per addivenire alla affermazione di responsabilità
dell’imputato, sia per escludere la riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche e
per stabilire la misura della pena.
Alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche
di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un
raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di
ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani,
Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Resta, dunque,
esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la
possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella
effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica,
dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di
rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del
22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.
M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n.

1

rideterminando la pena in anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa e

25255 del 14/02/2012, Mnervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007,
Messina ed altro, Rv. 235716).
La Corte d’appello di Firenze ha ritenuto provata la destinazione a fine di spaccio
della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato sulla base di una serie di elementi
convergenti (la detenzione della sostanza al di sotto del piano di lavoro di un bancone
posto nel retro dell’esercizio commerciale dell’imputato, assieme a un bilancino, e il non
essere l’imputato persona tossicodipendente), considerati in modo logico, cosicché le,

a conseguire una rivalutazione di tali elementi, adeguatamente considerati dalla Corte
territoriale.
Anche mediante le doglianze relative alla misura della pena e al diniego delle
circostanze attenuanti generiche il ricorrente ha censurato, in realtà, una valutazione di
merito compiuta dal giudice dell’appello, che, nel sottolineare sia la gravità dei fatti (in
considerazione del quantitativo di stupefacente detenuto e delle modalità della custodia
dello stesso), sia la negativa personalità dell’imputato, ha dato conto in maniera
sufficiente degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen. per
addivenire alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti
generiche: tale valutazione non è sindacabile sul piano del merito nel giudizio di
legittimità, ed è stata adeguatamente motivata.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato a
motivi generici e non consentiti nel giudizio di legittimità.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

peraltro generiche, censure dell’imputato risultano inammissibili, essendo volte, in realtà,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA