Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17046 del 17/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 17046 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONCAS FRANCESCO VITTORIO N. IL 10/12/1961
avverso la sentenza n. 546/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
04/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 17/12/2015

Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr.Roberto
Aniello, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con sentenza del 4.4.2012, la Corte d’Appello di Cagliari confermava la decisione
di primo grado che aveva condannato Francesco Vittorio Concas alla pena di anni
quattro e mesi sei di reclusione e C 1200,00 di multa per il reato di cui all’art.648 bis
c.p.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo: 1) erronea
applicazione dell’art. 648 bis c.p.e mancanza, illogicità e contraddittorietà della
motivazione ai sensi dell’art.606, co.1, lett.b) ed e) c.p.p. in riferimento al giudizio di
responsabilità, all’omessa valutazione delle prove a discarico e alle altre risultanze
processuali. L’auto non è risultata rubata, e manca la prova dell’elemento soggettivo
del reato perché al Concas non interessava ostacolare l’identificazione del veicolo; gli
servivano solo i pezzi di ricambio per le sue due Alfa75; 2) inosservanza dell’art.62
n.4 c.p. (art.606, co.1 lett. b) c.p.p.) in considerazione dell’assai lieve danno
patrimoniale e la qualificazione del fatto come ricettazione e non come riciclaggio; 3)
inosservanza dell’art.81 c.p. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione ai sensi dell’art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione al diniego della
continuazione con i fatti di ricettazione commessi fino al febbraio 2006, per i quali il
ricorrente fu condanato con la sentenza in data 26.4.2007.
Chiede pertanto l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile con riferimento a tutti i motivi di ricorso.
Solo formalmente, infatti, vengono evocati vizi di legittimità: in concreto le
doglianze sono articolate sulla base di rilievi che tendono ad una rivalutazione del
merito delle statuizioni della Corte territoriale, e sono privi della specificità, prescritta
dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p. non solo per la loro
genericità, come assoluta indeterminatezza di quanto dedotto, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità

Svolgimento del processo

(Cass.Sez.IVn.5191/2000 Rv.216473). La motivazione della Corte territoriale, che va
necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo
grado, si appalesa completa, priva di vizi logici, del tutto aderente alle premesse
fattuali acquisite in atti, compatibile con il senso comune, e ai principi di diritto
enunciati da questa Corte, sia in relazione al giudizio di responsabilità (in
considerazione delle stesse risultanze processuali che avevano smentito e non
confermato la ricostruzione dei fatti data dall’imputato, e le stesse dichiarazioni
dell’imputato che aveva riferito di aver cancellato lui stesso il numero di telaio anche

qualificazione giuridica dei fatti (la condotta del Concas è funzionale a celare la
provenienza del mezzo), ed il diniego dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 c.p. (in
considerazione del valore non irrisorio del veicolo) e dell’applicazione della
continuazione con altri fatti consumati fino al febbraio 2006, e ciò non solo in
considerazione del divario di tempo tra il fatto in questione e gli episodi di cui alla
sentenza del 26.4.2007, ma anche e soprattutto nell’impossibilità di “trasformare nel
filo conduttore di un programma unitario una pervicace dedizione a delitti contro il
patrimonio come quella testimoniata dal nutrito

“curriculum”

delinquenziale

dell’imputato, immaginando una simile sequenza di delitti prevista e voluta fin
dall’inizio come parte di uno stesso piano, quando potrebbe giustificare semmai la
dichiarazione di abitualità nel delitto”.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Il Presidente
ranco Fian anese
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se su richiesta di tale Gianfranco Mereu, non meglio identificato), che alla

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