Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17046 del 12/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17046 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VITRANO VINCENZO nato il 06/09/1981 a PALERMO

avverso la sentenza del 12/07/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha respinto
l’impugnazione proposta da Vincenzo Vitrano nei confronti della sentenza del 1/12/2016
del Tribunale di Palermo, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, lo stesso era stato
condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione al
reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere detenuto a fine di
spaccio e ceduto sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana).

la mancanza della motivazione in ordine alle doglianze sollevate con l’atto d’appello
riguardo alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, a cagione della sua genericità, essendo privo di
confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e per essere volto a censurare la
valutazione compiuta in modo concorde dal Tribunale e dalla Corte d’appello in ordine
alla misura della pena, non sindacabile, in presenza di motivazione idonea, nel giudizio di
legittimità.
Attraverso la doglianza relativa alla misura della pena il ricorrente ha censurato,
in realtà, una valutazione di merito compiuta dal giudice dell’impugnazione, che, nel
sottolineare la negativa personalità dell’imputato (sottoposto alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale e già condannato per i reati di rapina, ricettazione e traffico di
stupefacenti in cinque occasioni), ha dato conto in maniera sufficiente degli elementi
ritenuti preponderanti tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen. per addivenire alla
determinazione della pena: tale valutazione non è sindacabile sul piano del merito nel
giudizio di legittimità, ed è stata adeguatamente motivata, in quanto la determinazione in
concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un
giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da
parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in
relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione
della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non
eccessiva, giacché ciò dimostra che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e
globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli
specificamente segnalati con i motivi d’appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 Rv
181825).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma

1

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando

dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA