Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17045 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17045 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRESTI GIANLUCA nato il 06/04/1982 a PALERMO

avverso la sentenza del 19/07/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha confermato
la sentenza del 18/4/2017 del Tribunale di Palermo, con cui, in esito a giudizio
abbreviato, Gianluca Presti era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed
euro 1.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
(ascrittogli per avere detenuto a fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo hashish).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando

proc. pen. e vizio della motivazione, in relazione alla mancata esclusione da parte della
Corte d’appello dell’aumento di pena per la recidiva, nonostante la risalenza nel tempo
delle precedenti condanne riportate, comprese tra il 2001 e il 2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo del secondo motivo d’appello, adeguatamente
considerato dalla Corte territoriale, è inammissibile, essendo stato affidato a doglianze
non consentite nel giudizio di legittimità.
Con esso, infatti, il ricorrente si duole della valutazione compiuta in modo
concorde dai giudici di merito, riguardo alla sussistenza dei presupposti per poter ritenere
configurabile la recidiva contestata, di cui è stata fornita adeguata e logica
giustificazione, evidenziando le precedenti condanne riportate dal ricorrente per reati
contro il patrimonio, interpretate, pur considerando la loro risalenza nel tempo, come
indice di una maggior pericolosità dell’imputato, di cui l’ultimo reato commesso ha
costituito, ad avviso dei giudici di merito, ulteriore manifestazione: si tratta di
motivazione adeguata e immune da vizi logici, non sindacabile sul piano del merito nel
giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

violazione degli artt. 99 cod. pen., 407, comma 2, lett. a), e 546, comma 1, lett. e), cod.

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