Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17043 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17043 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALAKHIR ABDELLAH nato il 17/06/1982

avverso la sentenza del 19/05/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha parzialmente
riformato la sentenza del 13/10/2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Pistoia, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, Alakhir Abdellah era stato condannato
alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, in
relazione a plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo
hashish e cocaina, e ha escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1,

4.000,00 di multa e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
prospettando la manifesta illogicità, la mancanza e la contraddittorietà della motivazione
nella parte relativa alla esclusione della configurabilità della ipotesi attenuata di cui al
quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, stante la non rilevante quantità dello
stupefacente sequestratogli (pari a 13,4 grammi lordi di cocaina) e l’attività di piccolo
spaccio riferita dalle persone informate sui fatti e ammessa dallo stesso ricorrente,
compatibile, in ragione della sua modesta entità, con tale fattispecie attenuata, da
individuare all’esito di una valutazione complessiva della condotta. Ha criticato anche il
rilievo attribuito al rinvenimento nella sua abitazione della somma di euro 7.500,00,
risultando illogica l’affermazione della Corte territoriale della esclusione della
configurabilità della suddetta ipotesi attenuata in considerazione del rinvenimento di tale
somma, da ritenere compatibile con una attività di piccolo spaccio, come tale
riconducibile a tale fattispecie di minore gravità.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, riproduttivo del primo motivo d’appello, è inammissibile, essendo volto
a conseguire una non consentita rivisitazione degli elementi di fatto considerati dalla
Corte d’appello per addivenire alla esclusione della configurabilità della ipotesi attenuata
di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90.
E’ necessario rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità
non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella
compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia
portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la
sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez.
U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto,
Rv. 250362). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett.
e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da
contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia
pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o
un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.

1

lett. g), d.P.R. 309/90, rideterminando la pena in anni quattro di reclusione ed euro

12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C.
in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Mnervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data
11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi
motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del
gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito

apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez.
3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio,
Rv. 231708).
Nel caso in esame la Corte d’appello di Firenze ha escluso la configurabilità di
detta ipotesi attenuata in considerazione del dato ponderale della sostanza sequestrata
all’imputato, nonché del possesso di una bilancina, della ripetitività e sistematicità delle
condotte, indice dell’inserimento in ambienti criminali dai quali approvvigionarsi della
sostanza stupefacente, e del possesso di una somma non modesta di denaro: si tratta di
motivazione pienamente idonea ad illustrare le ragioni della esclusione della
configurabilità della invocata ipotesi attenuata, essendo stati indicati gli elementi che
hanno indotto i giudici di merito a escludere la lieve entità della lesione del bene protetto,
immune da vizi logici e non sindacabile sul piano del merito nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato affidato
a censure non consentite nel giudizio di legittimità e manifestamente infondate.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo

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