Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17040 del 02/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17040 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE BOLOGNA nei confronti di:
TRIBUNALE LECCE
con l’ordinanza n. 7323/2015 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
23/09/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
~sentite le conclusioni del PG Dott. re-0 C.o CAL-LA-k-

Uditi dif sor Avv.;

Data Udienza: 02/03/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce in composizione monocratica con sentenza del 06/12/12 ha
dichiarato la propria incompetenza per territorio, ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. b) e 16 cod.
proc. pen., a procedere nei confronti di Montinaro Massimiliano, emergendo dagli atti di

dove la persona offesa avrebbe brevemente convissuto con l’imputato.
2. Il G.u.p. del Tribunale di Bologna, al quale venivano trasmessi conseguentemente gli
atti, sollecitato dal PM presso detto Tribunale alla cui richiesta si associava il difensore, ha
sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo competente il Tribunale di Lecce.
Osserva, invero, il Giudice rimettente : – che per costante giurisprudenza quello di cui
all’art. 612 bis cod. pen. è reato abituale, che si consuma alternativamente con “l’evento di
danno”, consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in perdurante stato di ansia
o di paura, ovvero con “l’evento di pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità
propria o di un prossimo congiunto; – che nel caso di specie, come emerge dalla stessa
querela, uno degli eventi alternativamente descritti dalla norma incriminatrice, si realizzava in
Torre dell’Orso, Comune di Melendugno, ove si era trasferita la persona offesa, De Pascalis, e
dove il Montinaro continuava, a detta di quest’ultima, a perseguitarla, costringendola a
modificare le sue abitudini di vita; – che, pertanto, detto reato, più grave, per il quale, non
essendo reato permanente, non opera il disposto del comma 3 dell’art. 8 cod. pen., che
individua la competenza nel giudice del luogo in cui è iniziata la consumazione, deve ritenersi
commesso nel Circondario del Tribunale di Lecce.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevata, in via preliminare, la situazione di conflitto di competenza territoriale tra il
Tribunale di Lecce, che ha dichiarato la propria incompetenza con sentenza, ed il G.i.p. del
Tribunale di Bologna, che con ordinanza ha sollevato detto conflitto investendo questa Corte
della sua risoluzione, va osservato che la competenza territoriale in ordine al delitto di cui
all’art. 612 bis cod. pen. ed ai reati meno gravi ad esso connessi ( che ne seguono la
competenza territoriale, ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen. ) è del Tribunale di
Lecce.
2. Il delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen. è un reato abituale, caratterizzato da una serie
di condotte (anche solo due : si veda Sez. 5, n. con sentenza del 21.1.2010 n.6417, Rv.
245881), le quali, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire delitto, ma che
rinvengono la

ratio

dell’antigiuridicità penale nella reiterazione richiesta dalla norma

indagine che la condotta di stalking, violazione più grave, risultava iniziata a Bologna, città

incriminatrice, la quale prevede, ai fini della configurazione di detto reato, la “consumazione
anche di uno solo degli eventi alternativamente” dalla stessa contemplati ( Sez. 5, n. 43085
del 24/09/2015, Rv. 265231), consistenti nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o nel
perdurante stato di ansia o di paura o, infine, nel fondato timore per l’incolumità propria o di
un prossimo congiunto. Tanto premesso, del tutto condivisibili appaiono le argomentazioni del
G.i.p. del Tribunale di Bologna in relazione alla competenza del Tribunale di Lecce, atteso che il
reato, iniziato a Bologna, si è però consumato in Torre dell’Orso, Comune di Melendugno,

condotta di persecuzione comportante alterazione delle abitudini di vita della vittima ( come
emergente dalla querela richiamata nell’ordinanza del Giudice rimettente ). Invero, nel caso di
reato abituale, caratterizzato dalla sussistenza di una serie di condotte, la consumazione del
reato si perfeziona con l’ultima di dette condotte e la competenza si radica nel luogo in cui si
realizza la stessa ( sul punto si veda Sez. 6, n. 3032 del 16/12/1986, dep. 13/3/1987, Rv.
175315, in cui la Corte ha disatteso la tesi del ricorrente relativa al rinvenimento della
competenza per territorio nel luogo ove aveva avuto inizio la consumazione e motivata dalla
assimilabilità del reato abituale a quello permanente ), operando la regola suppletiva di cui
all’art.9, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui è competente “il giudice dell’ultimo luogo in
cui è avvenuta una parte dell’azione”, e non la disposizione di cui all’art. 8, comma 3, cod.
proc. pen., che, quanto ai reati permanenti, individua la competenza territoriale in capo al
“giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione”.
3. Pertanto, il conflitto negativo, dedotto nel presente procedimento, deve essere risolto
dichiarando la competenza del Tribunale di Lecce e per l’effetto annullando senza rinvio la
sentenza declinatoria della competenza pronunciata da detto Tribunale.

P. Q. M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Lecce e per l’effetto annulla senza rinvio la
sentenza 6.12.2012 1 declinatoria della competenza pronunciata da quel Tribunale cui dispone
/
trasmettersi gli atti.

Il Consiglie

tensore

Gaetano Pi ro

Il Presidente
Massimo Vecchio

appartenente al circondario del Tribunale in ultimo menzionato, ove il Montinaro proseguiva la

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