Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17039 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17039 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMENTIERI GIUSEPPE nato il 07/07/1993 a NAPOLI
avverso la sentenza del 24/01/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli ha confermato la
sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 26/2/2016, con
cui, a seguito di giudizio abbreviato, Giuseppe Palmentieri era stato condannato alla pena
di anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, in relazione al reato di cui
all’art. 73 d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere detenuto a fine di cessione grammi 97 di
sostanza stupefacente del tipo hashish e grammi 42 di sostanza stupefacente del tipo

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
prospettando il travisamento degli elementi di prova considerati dalla Corte d’appello per
escludere la circostanza attenuante di cui al settimo comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90,
nonostante la spontanea indicazione del luogo nel quale era stata occultata la sostanza
stupefacente e l’impossibilità di fornire elementi utili ai fini delle indagini, avendo
acquistato detta sostanza da persona a lui sconosciuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo di uno dei motivi d’appello e privo di autentico
confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente
infondato.
La Corte territoriale ha correttamente escluso la configurabilità della circostanza
attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 (c.d. ravvedimento operoso), in
considerazione della mancanza di una apprezzabile e significativa collaborazione del
ricorrente, richiamando il costante e consolidato orientamento interpretativo di legittimità
al riguardo, circa la necessità che i dati forniti dal dichiarante siano nuovi e
oggettivamente utili (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv.
266998; nonché Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R, Rv. 263822; Sez. 3, n. 23942 del
01/10/2014, Paternoster, Rv. 263642; Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, Barbagallo, Rv.
212759), sottolineando come il ricorrente si sia limitato a indicare il luogo della sua
abitazione nel quale era occultata la sostanza stupefacente, senza altro aggiungere circa
la provenienza di detta sostanza.
Il ricorrente, come risulta dallo stesso ricorso, ripropone una diversa valutazione
degli elementi di fatto a disposizione, omettendo di considerare quanto esposto nella
sentenza impugnata, circa la mancata esternazione delle sue conoscenze riguardo alla
provenienza della sostanza sequestratagli, ostativa al riconoscimento della invocata
circostanza attenuante.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, affidato a doglianze generiche e
manifestamente infondate.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non vi sono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
1

cocaina).

senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018

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