Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17037 del 02/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 17037 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D ‘APPELLO DI
PALERMO
nei confronti di:
SCIANNA GIACINTO N. IL 11/01/1943
PULEO FRANCESCO N. IL 09/11/1954
PULEO EUGENIO N. IL 27/04/1958
avverso l ‘ordinanza n. 15/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
26/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sciitite le conclusioni del PG Dott. 5 Q_ L,Ct_ S
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Data Udienza: 02/03/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26/02/2014 la Corte di appello di Palermo, in funzione
di giudice dell’esecuzione, rigettando ogni altra richiesta, ha revocato la confisca
disposta, ai sensi dell’art. 12 sexies d. I. 306/1992, con la sentenza n.
4263/2007 del Tribunale di Palermo in data 14.12.2007, limitatamente alle

immobiliari, facenti capo alla “La Pineta” s.r.I., per la parte corrispondente a
Scianna Giacinto, nonché alle quote di partecipazione trasmesse a Puleo
Francesco e Puleo Eugenio in quanto eredi di Puleo Pietro, disponendo per
l’effetto la restituzione ai medesimi di quanto sopra indicato.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo, denunciando
inosservanza e/o erronea applicazione della legge in relazione al principio
dell’intangibilità del giudicato e ai poteri del giudice dell’esecuzione in ordine alla
revoca di confisca disposta ai sensi dell’art. 12 sexies d. I. 306/1992, nonché
omessa motivazione circa la rilevanza della consulenza tecnica contabile e degli
accertamenti svolti dal GICO della Guardia di Finanza in ordine all’illecita
formazione del patrimonio oggetto di confisca.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, rilevato che il procedimento
era stato promosso davanti al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676,
comma 1, cod. proc. pen. e, perciò, era soggetto alla procedura prevista dall’art.
667, comma 4, stesso codice, ha chiesto, in attuazione del principio di
conservazione ex art.568, comma 5 cod. proc. gen., la conversione del ricorso
per cassazione in opposizione, con la trasmissione degli atti allo stesso giudice
dell’esecuzione che ha emesso l’ordinanza impugnata.

4. Il difensore di Puleo Francesco e Puleo Eugenio depositava, in data
12.2.2016, note difensive in favore dei propri assistiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per
cassazione avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione per il quale è,

quote, al capitale e al complesso aziendale, ivi comprese le relative unità

invece, previsto come mezzo di impugnazione l’opposizione, non deve essere
dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, ai sensi dell’art. 568,
comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell’esecuzione, in attuazione
del principio di conservazione (si vedano, tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del
22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che
anche avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione erroneamente

l’opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della
possibilità di far valere le doglianze di merito ( Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009,
dep. 23/09/2009, Banca Nuova S.p.A., Rv. 245130, e altre conformi ).
Nel caso in esame, il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore
Generale presso la Corte di appello avverso il provvedimento di revoca parziale
della confisca deve essere, dunque, convertito in opposizione, con la
conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Palermo,
quale giudice dell’esecuzione.

P.Q. M.

Qualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmissione degli atti alla
Corte di appello di Palermo per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma il 2 marzo 2016.

emesso ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., anziché “de plano”, è esperibile

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