Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17036 del 12/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17036 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ENWELU ELETHERUS nato il 27/11/1973
avverso la sentenza del 08/03/2017 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
Data Udienza: 12/01/2018
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Civitavecchia ha applicato a Enwelu Eletherus, su sua richiesta ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro
14.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
denunciando violazione degli artt. 125, 129 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e carenza
della motivazione, in relazione alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a considerazioni giuridiche di carattere generale, prive
di qualsiasi riferimento al caso in esame, è manifestamente infondato.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione.
Nel caso di specie tale obbligo risulta essere stato adeguatamente assolto,
attraverso il riferimento allo stato di flagranza e al sequestro della sostanza stupefacente
e alle relative analisi, con la conseguente manifesta infondatezza delle, peraltro
generiche, doglianze del ricorrente, che determina l’inammissibilità del ricorso.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non vi sono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dell’art. 129 cod. proc. pen.