Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17035 del 28/01/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 17035 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERISIC JIOVAN N. IL 20/01/1969
avverso la sentenza n. 2130/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
08/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SAVANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ea,
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Data Udienza: 28/01/2013

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa in data 28 settembre 2009 dal Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio, appellata da PERISIC Jiovan, dichiarato responsabile del delitto di false dichiarazioni a pubblico ufficiale,
commesso il 25 gennaio 2005.
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo la nullità della sentenza derivante
dall’omissione della propria citazione nel giudizio di appello, citazione che sarebbe avvenuta
mediante notifica presso un difensore indicato dalla Corte di merito come domiciliatario, mentre
tale non sarebbe stato nel procedimento di cui si tratta, sebbene in altro procedimento.
Il ricorrente produce atti processuali da cui dovrebbe risultare quando sostenuto, ed in particolare
che il difensore erroneamente indicato come domiciliatario nel presente processo, tale sarebbe
stato nel diverso procedimento.
Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.
La natura processuale del motivo di ricorso ha reso necessario da parte della Corte un accesso
agli atti processuali, da cui è risultato che l’originale procedimento a carico del PERISIC, che era
stato arrestato nelle sue prime fasi, conteneva un verbale di identificazione con elezione di domicilio presso il difensore, elezione di domicilio che anche il ricorrente non contesta come valida
(pur limitandone l’efficacia al diverso procedimento).
Peraltro, il citato verbale di identificazione ed elezione di domicilio è stato inserito nel presente
fascicolo processuale, relativo all’imputazione ex art. 459 c.p., in quanto il processo attualmente
all’esame del Collegio proviene da stralcio dall’originale procedimento (n. 478/05 r.g.n.r.) sopra
citato, con la conseguenza che correttamente la Corte di merito ha ritenuto che anche nel processo separato, fino a diversa dichiarazione del prevenuto, dovessero essere valide le scelte processuali operate ab origine.
Pertanto, per tale assorbente motivo si deve ritenere legittimamente citato il prevenuto per il dibattimento d’appello presso il difensore domiciliatario come sopra rilevato.
In ogni caso, in sede di dibattimento mai la questione era stata posta dalla difesa che la deduce
solo in questa sede. Invero i verbali del processo di appello dimostrano che il difensore di fiducia
del prevenuto non era comparso all’udienza, seppur regolarmente citato, ed era sostituito da un
difensore d’ufficio nominato ex art. 97, 4 0 co., c.p.p.; a quel professionista incombevano, peraltro, tutti gli oneri del difensore, anche in tema di tempestività del rilievo di eccezioni processuali.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2013.

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