Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17035 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17035 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NASR MOKTAR nato il 14/03/1966

avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha respinto
l’impugnazione dell’imputato e ha confermato la sentenza del 12/11/2010 del Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di La Spezia, con cui, in esito a giudizio abbreviato,
Nasr Moktar era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro
18.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 (ascrittogli per
avere detenuto a fine di spaccio grammi 98,9 di sostanza stupefacente del tipo eroina e
grammi 50,5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina).

denunciando violazione dell’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 e vizio della motivazione, in
riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante contemplata da tale
disposizione, esclusa dalla Corte d’appello in considerazione del modesto e non decisivo
apporto delle dichiarazioni rese dal ricorrente, benché egli avesse indicato il nome del
fornitore della sostanza stupefacente e le modalità del trasporto della stessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo di uno dei motivi d’appello e privo di confronto
con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale tale doglianza è stata
adeguatamente considerata e motivatamente disattesa, è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha, infatti, correttamente escluso la configurabilità della
circostanza attenuante del cosiddetto ravvedimento operoso, di cui al settimo comma
dell’art. 73 d.P.R. 309/90, richiamando al riguardo il costante e consolidato orientamento
interpretativo di legittimità circa la necessità che i dati forniti dal dichiarante siano nuovi
e oggettivamente utili (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv.
266998, menzionata anche dalla Corte d’appello; nonché Sez. 3, n. 21624 del
15/04/2015, R., Rv. 263822; Sez. 3, n. 23942 del 01/10/2014, Paternoster, Rv. 263642;
Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, Barbagallo, Rv. 212759), sicché non è sufficiente la mera
indicazione del nominativo di qualche complice (come nel caso in esame), ma è
necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti
la commissione di ulteriori attività delittuose.
Al riguardo la Corte d’appello ha evidenziato la assoluta genericità delle
dichiarazioni dell’imputato (consistite nella indicazione di alcuni nomi disgiunta da
dettagli utili), non riscontrabili e prive di qualsiasi indicazione concreta utile alla
prosecuzione delle indagini, escludendo di conseguenza, del tutto correttamente, la
sussistenza dei presupposti per poter ritenere configurabile l’invocata circostanza
attenuante.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta
infondatezza dell’unica censura cui è stato affidato.

1

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non vi sono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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