Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17034 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17034 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMRAOUI ADILL nato il 26/10/1991 a MASSA

avverso la sentenza del 13/02/2017 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha respinto
l’impugnazione dell’imputato e ha confermato la sentenza del 27/1/2015 del Tribunale di
Massa, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, Amraoui Adill era stato condannato alla
pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione al reato di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere detenuto, per uso non
esclusivamente personale, grammi 75,235 di sostanza stupefacente del tipo hashish,
corrispondente a circa 289 dosi singole).

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione dell’art. 73 d.P.R. 309/90 e illogicità della motivazione, per avere la Corte
d’appello ritenuto provata la finalità di spaccio solamente in base alla mancanza di una
lecita attività lavorativa del ricorrente, in mancanza di altri elementi da cui ricavare tale
finalità (non essendo tra l’altro stati rinvenuti strumenti idonei al confezionamento in dosi
della sostanza stupefacente).

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo di uno dei motivi d’appello e privo di autentico
confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente
infondato.
La Corte d’appello non ha, infatti, ricavato la destinazione allo spaccio della
sostanza stupefacente rinvenuta nella abitazione dell’imputato esclusivamente dalla
mancanza di attività lavorativa di costui, né ha compiuto alcuna inversione degli oneri di
allegazione e di prova gravanti sulle parti del processo, in quanto, in modo pienamente
razionale, ha indicato i plurimi elementi convergenti logicamente nel senso della suddetta
destinazione a fine di spaccio, sottolineando il fatto che il non modesto quantitativo di
sostanza stupefacente, del peso di circa 75 grammi, da cui erano ricavabili 289 dosi
singole, era occultato in vari punti della abitazione del ricorrente e all’interno di uno
zaino, evidenziando la mancanza di verosimiglianza della tesi difensiva dell’imputato (di
aver acquistato tutta tale sostanza per proprio uso personale), essendo lo stesso privo di
attività lavorativa e di fonti lecite di reddito; non vi è stata, dunque, alcuna inversione di
un, peraltro insussistente nel processo penale, che è volto all’accertamento della verità,
onere della prova, ma solo la confutazione della tesi difensiva dell’imputato, unita alla
sottolineatura dei plurimi elementi indicativi in modo univoco della destinazione allo
spaccio della sostanza stupefacente detenuta dall’imputato.
Ne consegue la manifesta infondatezza della doglianza cui è stato affidato il
ricorso, che deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non vi sono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla

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declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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