Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17033 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17033 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SECK FALLOU nato il 19/02/1988

avverso la sentenza del 05/12/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha respinto
l’impugnazione dell’imputato e ha confermato la sentenza del 10/3/2016 del Tribunale di
Genova, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, Seck Fallou era stato condannato alla
pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in relazione al reato
di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (per avere detenuto a fine di spaccio sostanze
stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina).

vizio della motivazione in riferimento alla conferma della propria condanna, risultando
apodittica l’affermazione della Corte d’appello circa la destinazione a fine di spaccio della
sostanza stupefacente detenuta, e anche riguardo al diniego delle circostanze attenuanti
generiche, escluse alla luce del precedente specifico a suo carico, omettendo di
considerare la giovane età dell’imputato e la non particolare gravità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo stato affidato a censure non consentite nel
giudizio di legittimità e manifestamente infondate.
Attraverso la doglianza relativa alla indebita affermazione della sua
responsabilità il ricorrente propone una non consentita rivisitazione delle risultanze di
fatto, adeguatamente valutate dalla Corte d’appello, che ha sottolineato in modo logico i
plurimi elementi indicativi della destinazione a fine di spaccio delle sostanze detenute dal
ricorrente (costituiti dalla quantità e dalla diversa tipologia delle sostanze, anche alla luce
della loro incompatibilità con le condizioni economiche dell’imputato, privo di redditi e di
fissa dimora; dal confezionamento frazionato delle sostanze, in cinque involucri
contenenti cocaina e in circa dieci involucri contenenti hashish e marijuana; dalla
detenzione di tali sostanze parte negli slip e nel portafogli e parte in mano, in vista di una
imminente offerta o cessione a terzi).
Per quanto riguarda l’esclusione della riconoscibilità delle circostanze attenuanti
generiche va al riguardo ricordato che, secondo giurisprudenza consolidata di questa
Corte, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è necessaria
una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Il preminente e decisivo rilievo
accordato all’elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri
elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente
disattesi e superati. Sicché anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può
trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia
individuato, tra gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini
della connotazione negativa della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante
1

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando

siano palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr. Sez. 6, n. 34364 del
16.6.2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172;
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state
prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una
valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior
rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni

sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato.
Nel caso in esame la corte territoriale, sia pure con motivazione stringata, ha
negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione del precedente
penale, aggiungendo anche che non erano rilevabili elementi di positiva considerazione al
riguardo.
Ha quindi ritenuto assolutamente prevalente il richiamo, sia pure implicito, alla
personalità negativa dell’imputato, quale emergente dal certificato penale, per negare
l’invocato beneficio.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non
consentito del primo motivo e la manifesta infondatezza del secondo.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non vi sono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018

preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere

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