Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17032 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17032 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ALI nato il 01/01/1982

avverso la sentenza del 19/04/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la
sentenza del 3/3/2016 del Tribunale di Torino, con cui, a seguito di giudizio abbreviato,
De Ali era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di
multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per
avere detenuto a fine di spaccio milligrammi 1.558 di sostanza stupefacente del tipo
cocaina, suddivisa in cinque involucri).

cassazione, lamentando mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione
alla mancata esclusione della recidiva reiterata, in quanto la propensione al delitto era
stata desunta esclusivamente dalla presenza di precedenti condanne, che riguardavano
fatti di modesta rilevanza, trattandosi di episodi di piccolo spaccio organizzato
rudimentalmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo di uno dei motivi d’appello e volto a conseguire
una non consentita rivalutazione nel merito degli elementi di fatto considerati al fine della
affermazione della sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato.
La Corte d’appello, in accordo con il primo giudice, ha ritenuto configurabile la
recidiva in considerazione della non occasionalità della attività di spaccio e della
pervicacia criminale dell’imputato, evidenziando come costui abbia perseverato nella
commissione di reati in materia di stupefacenti nonostante le precedenti condanne e i
lunghi periodi di carcerazione sofferti, sottolineandone la personalità criminale: si tratta
di motivazione pienamente idonea a dar conto delle ragioni della affermazione della
configurabilità della recidiva e immune da vizi logici o contraddizioni, posto che la
modesta gravità dell’ultimo reato commesso non esclude la capacità criminale
dell’imputato e la sua pervicacia nella commissione di delitti, sicché non v’è
contraddittorietà tra la qualificazione come attività di piccolo spaccio di quella da ultimo
compiuta dal ricorrente e la affermazione della sussistenza della recidiva, essendo
l’ultimo reato commesso ulteriore manifestazione della capacità e della tendenza a
delinquere dell’imputato e non in contrasto con quest’ultima.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta
infondatezza delle censure cui è stato affidato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non vi sono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
1

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018

Il Consigliere estensore

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