Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17031 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17031 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OVIS DAVID nato il 03/12/1984

avverso la sentenza del 19/05/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino ha confermato la
sentenza del 11/10/2016 del Tribunale dì Torino, con cui Ovis David, in esito a giudizio
abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 600,00
di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per
avere detenuto a fine dì spaccio grammi 2,943 di sostanza stupefacente del tipo cocaina,
suddivisa in sei ovuli).

cassazione, lamentando violazione di legge penale e vizio della motivazione, in relazione
alla affermazione della sussistenza della recidiva contestatagli, evidenziando che,
nonostante la sua assoluzione dal reato concorrente di resistenza, la Corte d’appello
aveva giustificato l’impossibilità di escludere la recidiva e di ritenerla subvalente rispetto
alle circostanze attenuanti generiche solamente sulla base della commissione di condotte
violente in occasione del suo fermo, con motivazione insufficiente e contraddittoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a censure intrinsecamente generiche e prive di
autentico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, volto a
conseguire una non consentita rivalutazione degli aspetti di fatto già adeguatamente
considerati dai giudici di merito, è manifestamente infondato.
La recidiva è stata, infatti, correttamente ritenuta configurabile dai giudici di
merito, alla luce di una precedente condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 337
e 432 cod. pen., e il giudizio di equivalenza tra essa e le circostanze attenuanti generiche
è stato giustificato con l’assenza di elementi di positiva considerazione al riguardo e con
la condotta dell’imputato, che, pur non consentendo di ritenere configurabile il reato di
resistenza, ha costituito elemento di valutazione negativa della sua personalità.
Si tratta di motivazione idonea a illustrare le ragioni del giudizio di bilanciamento
e immune da contraddizioni, non essendo stata considerata la condotta dell’imputato in
modo contraddittorio, ma soltanto valutata negativamente la sua condotta, pur se non
inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen., sicché non si è in presenza di
proposizioni tra loro contrastanti, ma della valutazione della sua condotta successiva alla
commissione del reato ascrittogli.
Per il corretto adempimento dell’obbligo della motivazione in tema di
bilanciamento di circostanze eterogenee è, infatti, sufficiente che il giudice dimostri di
avere considerato ed esaminato gli elementi enunciati nell’art. 133 cod. pen. e gli altri
dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto,
essendo sottratta al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere
discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena
demandato al giudice di merito, la motivazione sul punto quando sia aderente ad

1

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per

elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente
corretta (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415; Sez. 1, n. 3163 del
28.11.1988, Rv 180654).
Ne consegue la inammissibilità del ricorso, affidato a censure non consentite nel
giudizio di legittimità e manifestamente infondate.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non vi sono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso

declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla

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