Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17030 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17030 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI ROCCO UMBERTO nato il 09/09/1968 a CITTA’ SANT’ANGELO

avverso la sentenza del 05/05/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila ha
rideterminato in anni quattro di reclusione ed euro 17.333,00 la pena inflitta a Umberto
Di Rocco dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo con la sentenza
(resa in esito a giudizio abbreviato) del 22/4/2015, confermando la sua condanna in
relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 (ascrittogli
per avere detenuto a fine di spaccio grammi 72 di sostanza stupefacente del tipo cocaina
e grammi 962 di sostanza stupefacente del tipo hashish).

la mancata applicazione della ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R.
309/90, configurabile nel caso in esame in considerazione dell’esiguo quantitativo di
sostanza stupefacente detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a doglianze riproduttive dei motivi d’appello e
generiche, prive di reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata,
in quanto consistono nella apodittica e immotivata doglianza riguardo alla esclusione
della configurabilità della ipotesi attenuata di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R.
309/90, disgiunta da una analisi del caso specifico e dalle ragioni poste a fondamento
della decisione impugnata, è manifestamente infondato.
La Corte d’appello, nel disattendere la doglianza formulata sul punto con l’atto
d’appello, ha correttamente escluso la configurabilità di detta ipotesi, in considerazione
del dato ponderale, sottolineando che dalla sostanza stupefacente detenuta dall’imputato
erano ricavabili, pur tenendo conto della modesta percentuale di principio attivo, 1.708,4
dosi medie singole di hashish e 181,26 dosi medie singole di cocaina.
Tale motivazione, criticata in modo del tutto generico dal ricorrente, è conforme
alla disposizione di cui è stata denunciata la violazione, come interpretata costantemente
da questa Corte, che ha più volte affermato che l’ipotesi di cui al comma quinto della
disposizione citata è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si
caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi
eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni
limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che,
comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza
stupefacente – a dosi conteggiate a “decine” (Sez. 6, Sentenza n. 15642 del 27/01/2015,
Rv. 263068), mentre nella specie è stato evidenziato, per escludere la ricorrenza della
ipotesi, il dato quali-quantitativo della sostanza stupefacente, con motivazione che risulta
conforme al ricordato orientamento interpretativo.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta
infondatezza della, peraltro generica, doglianza cui è stato affidato.

1

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non vi sono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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