Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17029 del 12/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17029 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
JARMOUNI EL MOSTAFA nato il 25/10/1992
BUSSAD MOHAMED nato il 01/01/1986

avverso la sentenza del 16/05/2017 del GIP TRIBUNALE di PISA
dato avviso alle partì;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 12/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale dì Pisa ha applicato a Jarmouni El Mostafa e Bussad Mohamed, su loro richiesta
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione ed euro 3.000,00 di
multa, in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per
avere ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina e per avere detenuto a fine di
spaccio grammi 67,927 della medesima sostanza, pari a 163 dosi medie).

denunciando mancanza della motivazione, per la cui redazione il giudice aveva utilizzato
un modello prestampato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione.
Nel caso di specie tale obbligo risulta essere stato adeguatamente assolto dal
Tribunale, attraverso il riferimento, contenuto nel modello prestampato, che è stato,
però, adeguato alla specificità del caso, ed è stato dunque legittimamente utilizzato (cfr.
Sez. 1, n. 23512 del 22/04/2004, Termini, Rv. 228246; Sez. 5, Ordinanza n. 43118 del
23/09/2004, Ventura, Rv. 230125), alle sommarie informazioni testimoniali rese nel
corso delle indagini preliminari, alle testimonianze, e agli esiti del sequestro della
sostanza stupefacente, con la conseguente manifesta infondatezza delle, peraltro
generiche, doglianze dei ricorrenti.
Il ricorso in esame deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che nel caso in esame non vi sono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.

P.Q.M.

1

Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione,

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2018
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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